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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01778/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli dell'11/12/2024. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) censura della responsabilità per il reato associativo ex art. 74 DPR 309/90 (contestando assenza di organizzazione stabile, durata limitata della partecipazione e carenza di prove sul ruolo di "finanziatore" e sull'uso dell'abitazione come deposito); 2) deduzione che le condotte costituissero al più reato continuato di cui all'art. 73 DPR 309/90 e non associazione; 3) mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 6 (associazione di minor gravità), con riferimento alla lieve entità; 4) contestazione della responsabilità per il fatto contestato al capo Q) per presunta assenza di contatti con il corriere Liotta; 5) censura del trattamento sanzionatorio e della motivazione della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la decisione di merito. Motivi principali del rigetto: (i) varie censure erano tardive/inammissibili perché non sollevate in appello e risultano così precluse in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; (ii) la sentenza di appello costituisce "doppia conforme" con la sentenza di primo grado, per cui il giudice di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione delle fonti probatorie fatta dai giudici di merito se non v'è illogicità; (iii) la Corte ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione circa la partecipazione del Pesce all'associazione (intercettazioni, contatti con fornitori, reclutamento corrieri, uso dell'abitazione come base di stoccaggio, anticipi finanziari); (iv) è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 74 comma 6 (associazione di lieve entità) per la rilevanza quantitativa e le modalità operative accertate (es. 1 kg di hashish al capo f, diversità di sostanze, controllo del territorio); (v) le censure sulla qualificazione del fatto al capo Q) e altre deduzioni di fatto sono inammissibili se proposte per la prima volta in Cassazione; (vi) la determinazione della pena è ritenuta congrua entro il potere discrezionale del giudice di merito; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74

    L'art. 74 punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie ove emergano elementi probatori (intercettazioni, rapporti con fornitori, reclutamento corrieri, uso dell'abitazione, apporto finanziario) idonei a dimostrare "affectio societatis" e modalità organizzative anche se l'attività si è protratta per periodo limitato.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74, comma 6

    La comma 6 configura una forma attenuata di associazione quando l'accordo criminoso sia volto esclusivamente a fatti di lieve entità (art. 73, comma 5) e dotato di modalità strutturali incompatibili con fatti di maggiore gravità. La Corte ha escluso questa qualificazione per la presenza di rilevanti quantità e modalità operative non compatibili con la lieve entità.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Articolo che disciplina i delitti connessi al traffico di stupefacenti (tra cui la c.d. lieve entità al comma 5). La Corte ha distinto l'ipotesi di reato continuato ex art. 73 dalla fattispecie associativa ex art. 74, ritenendo provata l'associazione per la stabile organizzazione e i ruoli attribuiti ai partecipi.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80

    Aggravante prevista dall'art. 80 menzionata nella motivazione di primo grado (qui esclusa dal Tribunale). La Cassazione non ha rilevato vizi su tale punto nel giudizio di legittimità.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 3

    Stabilisce l'inammissibilità in Cassazione delle censure che non siano state specificamente proposte in sede di appello. La Corte ha escluso l'esame di profili sollevati per la prima volta in Cassazione per mancata contestazione nelle fasi precedenti.

  • Codice penale - art. 132

    Criteri per la determinazione della pena base. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente applicato i criteri, giustificando la scelta della pena.

  • Codice penale - art. 133

    Determinazione della pena in concreto con riferimento alle circostanze: la discrezionalità di merito nella graduazione del trattamento sanzionatorio è stata confermata e in Cassazione non è consentita nuova valutazione salvo evidente arbitrarietà.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese di giudizio in caso di rigetto del ricorso. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile dedurre questioni di fatto o di prova non già specificamente contestate in appello: motivi sollevati per la prima volta sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La figura della "doppia conforme" (concordanza motivazionale tra primo grado e appello) limita il sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria; la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito se l'iter argomentativo non è illogico.
  • Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) non è decisiva la durata temporale delle condotte: è sufficiente la prova di una struttura o di ruoli funzionali (affectio societatis), anche se l'osservazione temporale è limitata, purché emerga un sistema collaudato.
  • L'ipotesi attenuata dell'art. 74, comma 6 (associazione per fatti di lieve entità) richiede che i sodali abbiano programmato esclusivamente reati di lieve entità e che la struttura operativa sia incompatibile con reati più gravi; la presenza di quantità rilevanti o modalità operative complesse esclude tale qualificazione.
  • La qualificazione tra associazione (art. 74) e concorso nel reato continuato (art. 73) dipende da elementi relativi all'organizzazione, all'azione coordinata e alla stabile divisione di ruoli: elementi come contatti con fornitori, reclutamento di corrieri, uso stabile di locali per stoccaggio e apporto finanziario rafforzano l'ipotesi associativa.
  • Le censure sulla misura della pena sono difficilmente accolte in Cassazione salvo vizio di logica o arbitrarietà manifesta: se la pena è prossima al minimo edittale, è spesso sufficiente l'indicazione del rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

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