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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51258/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con riferimento all'art. 578-bis c.p.p.: il ricorrente deduce che la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e non processuale, per cui le modifiche peggiorative del regime della confisca non possono essere applicate retroattivamente ai fatti commessi tra il 2001 e il 2006; essendo il reato dichiarato estinto per prescrizione in appello, non essendo intervenuta sentenza di condanna, non poteva trovare applicazione la confisca per equivalente introdotta successivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla misura ablativa: ha dichiarato la natura sanzionatoria della confisca per equivalente e ritenuto che l'art. 578-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 1/3/2018, n.21) abbia natura anche sostanziale e non possa applicarsi retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (6/4/2018). Pertanto la sentenza impugnata viene annullata nella parte relativa alla confisca e rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Catania perché verifichi se l'immobile sottoposto a vincolo costituisca invece il profitto diretto del reato (acquistato con proventi illeciti): se emerso il nesso di derivazione diretta, la confisca diretta potrà essere mantenuta; in mancanza il bene dovrà essere restituito al proprietario.

Norme richiamate

  • art. 578-bis c.p.p.

    introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n.21 (entrata in vigore 6/4/2018)

    Qualificata dalla Corte come norma con valenza anche sostanziale che attribuisce poteri al giudice in materia di mantenimento della confisca per equivalente; perciò non applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 644 c.p.

    Norma penale che disciplina il reato di usura; il riferimento al ultimo comma riguarda la possibilità, in sede di condanna, di disporre misure ablative come la confisca per equivalente in base al diritto previgente.

  • art. 240, secondo comma, n. 1 c.p.

    Consente la confisca del prezzo del reato; la Corte ricorda che tale confisca diretta può essere disposta a determinate condizioni (es. accertamento di responsabilità rimasto inalterato nei gradi successivi).

  • art. 322-ter c.p.

    Prevede la confisca diretta del prezzo o profitto del reato; applicabile quando il bene sia qualificabile come prezzo/profitto e l'accertamento della responsabilità sia sostanzialmente confermato.

  • art. 25, comma 2 Cost.

    Principio di legalità delle pene; la Corte lo invoca per sottolineare che misure dall'effetto sanzionatorio non possono essere applicate retroattivamente.

  • art. 7 CEDU

    Garantisce la non retroattività di norme penali sfavorevoli e il requisito di prevedibilità della pena; utilizzato per rafforzare il divieto di applicare retroattivamente misure sanzionatorie.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di conformità al diritto internazionale (CEDU) sul divieto di retroattività delle norme penali sfavorevoli.

  • Sezioni Unite, n. 31617 del 26/6/2015 (Lucci), Rv. 264435 - 01

    Sezioni Unite, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264435 - 01

    Affermata l'impossibilità di disporre la confisca per equivalente quando il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, per il carattere afflittivo della misura.

  • Sezioni Unite, n. 4145 del 29/9/2022 (Esposito), Rv. 284209 - 01

    Sezioni Unite, n. 4145 del 29/9/2022, Esposito, Rv. 284209 - 01

    Ribadita la natura sanzionatoria della confisca per equivalente e specificato che l'art. 578-bis c.p.p. ha natura sostanziale e non si applica ai fatti anteriori al 6/4/2018.

  • Sezioni Unite, n. 10280 del 25/10/2007 (Miragliotta), Rv. 238700 - 01

    Sezioni Unite, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700 - 01

    Ha definito i presupposti per considerare un bene come 'profitto' del reato: acquisto con somme illecite con collegamento causale attribuibile all'autore.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria/afflittiva: non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma che l'ha introdotta.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione e non esiste una pronuncia di condanna, la confisca per equivalente, introdotta successivamente, non può essere mantenuta.
  • La restituzione del bene vincolato deve essere disposta se non sussiste un nesso di derivazione diretta tra il bene e i proventi illeciti; viceversa la confisca diretta del prezzo/profitto può essere confermata se il nesso causale emerge dall'accertamento.
  • In situazioni analoghe, la parte resistente/procura deve provare il collegamento causale tra il bene e i proventi illeciti per evitare che la confisca per equivalente, preclusa per retroattività, sopravviva al giudizio.
  • Per il difensore: opporre eccezione di retroattività della norma peggiorativa sui regimi di confisca e chiedere la verifica del carattere di 'profitto diretto' del bene sequestrato; in assenza di prova, richiedere la restituzione.

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