Sentenza n. 15379/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - in parte qua, del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 169 del 18 maggio 2023, disciplinante criteri e modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché recante disposizioni per assicurare l'erogazione del servizio a tutele graduali come servizio di ultima istanza; - di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi i pareri assunti nella fase propedeutica all'adozione del DM impugnato; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, c. 5, c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 169 del 18 maggio 2023, nella parte recante criteri e modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato dell’energia elettrica e disposizioni sull’erogazione del servizio a tutele graduali come servizio di ultima istanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno chiesto l’annullamento parziale del decreto ministeriale e degli atti presupposti, deducendo con un unico motivo violazione degli artt. 41 e 97 Cost., delle norme del TFUE in materia di concorrenza e del Protocollo n. 27, dell’art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 124/2017, della disciplina sui lotti massimi aggiudicabili a un singolo operatore (art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e art. 87 della direttiva 2014/24/UE), nonché dell’art. 58 d.lgs. n. 36/2023. Hanno inoltre lamentato violazione dei principi di massima concorrenza, par condicio e proporzionalità, carenza di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. In prossimità dell’udienza hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito l’unico motivo, poiché le ricorrenti avevano espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. In assenza di repliche o richieste contrarie, il principio dispositivo attribuisce alla parte ricorrente la disponibilità dell’azione fino a quando la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse né procedere d’ufficio e deve prendere atto della dichiarazione. Non è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 87, c. 4-bis, c.p.a.
Visto l'art. 87, c. 4-bis, c.p.a.;
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria da remoto, ma il testo non ne espone un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia e non risultano repliche o richieste contrarie, il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Come è indicizzato
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