Direttiva 2004/52
Directive 2004/52/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the interoperability of electronic road toll systems in the Community (Text with EEA relevance)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva mira a garantire l’interoperabilità dei sistemi elettronici di pedaggio stradale nell’Unione, prevenendo la frammentazione del mercato e favorendo la libera circolazione degli utenti e dei servizi. A tal fine istituisce un servizio europeo di telepedaggio, basato su regole contrattuali comuni, standard tecnici pubblici e soluzioni tecnologiche interoperabili. La disciplina lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma impone risultati chiari: compatibilità tecnica, accesso non discriminatorio, tutela dei dati personali e progressiva estensione del servizio.
Interoperabilità dei sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi stradali nell’Unione e istituzione di un servizio europeo di telepedaggio.
Ambito di applicazione
Si applica alla riscossione elettronica di tutti i tipi di canoni e pedaggi stradali sull’intera rete stradale comunitaria, urbana e interurbana, comprese autostrade, strade principali e secondarie, nonché tunnel, ponti e traghetti. Riguarda gli Stati membri che dispongono o introdurranno sistemi di pedaggio elettronico, gli operatori e/o emittenti del servizio, i gestori dell’infrastruttura e gli utenti finali. Sono esclusi i sistemi di pedaggio per i quali non esistono mezzi elettronici di riscossione, i sistemi che non richiedono l’installazione di apparecchiatura di bordo e i piccoli sistemi locali strettamente limitati, quando i costi di conformità sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.
Interoperabilità dei sistemi elettronici di pedaggio stradale e servizio europeo di telepedaggio
La direttiva 2004/52/CE persegue l’obiettivo di evitare la frammentazione dei sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi stradali nell’Unione, favorendo la compatibilità tecnica, contrattuale e procedurale tra i diversi sistemi nazionali. Il legislatore UE collega la misura alle esigenze del mercato interno, della fluidità del traffico, della sicurezza stradale e della riduzione della congestione, imponendo al contempo il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Obiettivi e razionalità dell’intervento
I considerando evidenziano che l’evoluzione dei sistemi di telepedaggio in Europa ha prodotto soluzioni tecniche non sempre compatibili, con il rischio di creare barriere artificiali, aumentare i costi per utenti e imprese e ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. La direttiva vuole quindi sostenere la convergenza verso standard aperti e pubblici, disponibili in modo non discriminatorio, e promuovere un servizio europeo che consenta agli utenti di utilizzare un’unica soluzione interoperabile su tutta la rete soggetta a pedaggio.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita il campo di applicazione alla riscossione elettronica di tutti i tipi di canoni e pedaggi stradali nella Comunità, comprendendo strade urbane e interurbane, autostrade e altre infrastrutture come tunnel, ponti e traghetti. Sono esclusi i sistemi non elettronici, quelli che non richiedono apparecchiature di bordo e i piccoli sistemi locali strettamente limitati, quando l’adeguamento risulterebbe sproporzionato rispetto ai benefici. La direttiva non incide sulla libertà degli Stati membri di decidere se e come tassare l’uso della rete stradale, né sul livello dei prelievi o sulla loro finalità.
Soluzioni tecnologiche e interoperabilità tecnica
L’articolo 2 stabilisce che tutti i nuovi sistemi messi in servizio dal 1 gennaio 2007 debbano utilizzare una o più delle tecnologie indicate: posizionamento satellitare, comunicazioni mobili GSM-GPRS e tecnologia microwave a 5,8 GHz. Per il servizio europeo, gli operatori devono rendere disponibili apparecchiature di bordo idonee a funzionare con tutti i sistemi operanti negli Stati membri basati su tali tecnologie, secondo il calendario dell’articolo 3, paragrafo 4. Le apparecchiature devono essere interoperabili e compatibili con tutti i sistemi, e possono integrare anche altre tecnologie o il tachigrafo elettronico, purché senza oneri aggiuntivi o discriminazioni.
La direttiva incoraggia inoltre l’uso delle tecnologie satellitare e mobile nei nuovi sistemi introdotti dopo l’adozione dell’atto. La Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2009 una relazione sulla possibile migrazione dei sistemi verso tali tecnologie, includendo uno studio comparativo e un’analisi costi-benefici; se opportuno, la relazione dovrà essere accompagnata da una proposta di strategia di migrazione.
Obblighi degli Stati membri e diffusione del telepedaggio
Gli Stati membri che dispongono di sistemi di pedaggio devono adottare le misure necessarie per aumentare l’utilizzo del telepedaggio. In particolare, devono adoperarsi affinché, entro il 1 gennaio 2007, almeno il 50% del traffico in ciascun casello possa utilizzare il sistema elettronico. Le corsie dedicate al telepedaggio possono essere impiegate anche per la riscossione con altri mezzi, purché sia garantita la sicurezza.
Servizio europeo di telepedaggio
L’articolo 3 istituisce il servizio europeo di telepedaggio, destinato a coprire l’intera rete comunitaria soggetta a riscossione elettronica. Il servizio si basa su tre pilastri: un insieme di regole contrattuali comuni che consenta a tutti gli operatori e/o emittenti di offrire il servizio; un insieme di standard tecnici e requisiti; un contratto di abbonamento unico tra cliente e operatore/emittente, valido su tutta la rete. L’accesso al servizio deve essere disponibile presso l’operatore di qualsiasi parte della rete e/o presso l’emittente.
Il servizio è concepito come neutrale rispetto alle scelte fiscali e di politica dei trasporti degli Stati membri: non incide sulla decisione di imporre pedaggi su determinati veicoli, sull’entità delle tariffe o sulla destinazione del gettito, ma esclusivamente sul metodo di riscossione. I contratti devono poter essere conclusi indipendentemente dal luogo di immatricolazione del veicolo, dalla nazionalità delle parti e dalla parte di rete interessata dal pedaggio. È inoltre previsto che il sistema consenta lo sviluppo dell’intermodalità senza penalizzare gli altri modi di trasporto.
Calendario di implementazione del servizio
Per gli Stati membri che hanno sistemi nazionali di telepedaggio, operatori e/o emittenti devono offrire il servizio europeo ai clienti secondo tempistiche differenziate. Per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate e per quelli autorizzati a trasportare più di nove persone, il servizio deve essere disponibile entro tre anni dalle decisioni di definizione del servizio adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4. Per tutti gli altri veicoli, il termine è di cinque anni dalle medesime decisioni.
Definizione del servizio, standardizzazione e requisiti di prodotto
L’articolo 4 dispone che il servizio europeo si basi sugli elementi elencati nell’allegato e utilizzi le tecnologie dell’articolo 2, con specifiche pubblicamente disponibili. La Commissione deve adottare le decisioni di definizione del servizio entro il 1 luglio 2006, ma solo se risultano soddisfatte tutte le condizioni necessarie affinché l’interoperabilità funzioni sotto il profilo tecnico, giuridico e commerciale. Se tale termine non può essere rispettato, la Commissione deve fissarne uno nuovo.
La Commissione deve anche richiedere agli organismi di normazione, in particolare al CEN, di compiere ogni sforzo per adottare rapidamente gli standard necessari per le tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Le apparecchiature del servizio europeo devono inoltre rispettare, in particolare, le direttive 1999/5/CE sulle apparecchiature radio e sui terminali di telecomunicazione e 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.
Protezione dei dati personali
Il legislatore UE richiama espressamente la necessità che il trattamento dei dati personali connesso al telepedaggio avvenga nel rispetto della normativa comunitaria sulla privacy e sulla tutela dei diritti fondamentali. In particolare, l’articolo 2, paragrafo 7, e l’allegato richiedono conformità alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Per i professionisti ciò implica che l’architettura del sistema e i flussi informativi devono essere progettati in modo da garantire liceità, proporzionalità e tutela degli interessati.
Comitato e procedura di attuazione
L’articolo 5 istituisce un Electronic Toll Committee a supporto della Commissione. Le decisioni tecniche e le modifiche all’allegato sono adottate secondo la procedura di comitato di cui alla decisione 1999/468/CE; il periodo previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato in tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Recepimento e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento con una tabella di corrispondenza e indicare nei provvedimenti nazionali il riferimento alla direttiva o accompagnarli con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolto agli Stati membri.
Allegato: contenuto operativo del servizio europeo
L’allegato dettaglia gli aspetti da definire per la piena operatività del servizio europeo: procedure di abbonamento, istruzioni d’uso, installazione delle apparecchiature di bordo, trattamento delle transazioni ai caselli o nei sistemi di pedaggio continuo, recupero dei dati in caso di guasto, sistemi di controllo, fatturazione e riscossione, assistenza post-vendita e customer care. Sono inoltre richieste specifiche funzionali e tecniche delle apparecchiature di bordo e di strada, procedure di standardizzazione e certificazione, modelli transazionali, criteri per la disponibilità delle apparecchiature, procedure di verifica delle prestazioni, parametri per la classificazione dei veicoli e gestione dei casi particolari e dei malfunzionamenti.
Sul piano giuridico, l’allegato richiede la verifica della compatibilità delle soluzioni tecniche con la disciplina sulla privacy, l’adozione di regole comuni non discriminatorie e requisiti minimi per i prestatori del servizio, la valutazione dell’armonizzazione delle regole di enforcement e la predisposizione di un memorandum d’intesa tra operatori con meccanismi di risoluzione delle controversie.
Disposizioni principali
Obiettivo, campo di applicazione ed esclusioni
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva definisce le condizioni necessarie per assicurare l’interoperabilità dei sistemi elettronici di pedaggio stradale nella Comunità. Il campo di applicazione comprende la riscossione elettronica di tutti i tipi di pedaggi su tutta la rete stradale comunitaria. Restano fuori i sistemi non elettronici, quelli che non richiedono apparecchiature di bordo e i piccoli sistemi locali strettamente limitati se la conformità sarebbe sproporzionata. È inoltre previsto un servizio europeo di telepedaggio, complementare ai servizi nazionali, destinato a garantire l’interoperabilità per gli utenti in tutta la Comunità.
Tecnologie ammesse per i nuovi sistemi
L’articolo 2, paragrafo 1, impone che tutti i nuovi sistemi di pedaggio elettronico messi in servizio dal 1 gennaio 2007 utilizzino una o più tra le tecnologie indicate: posizionamento satellitare, comunicazioni mobili GSM-GPRS e tecnologia microwave a 5,8 GHz. Il paragrafo 3 raccomanda, per i nuovi sistemi introdotti dopo l’adozione della direttiva, l’uso di posizionamento satellitare e comunicazioni mobili; la Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2009 una relazione sulla migrazione verso tali tecnologie, con studio d’uso e analisi costi-benefici, eventualmente accompagnata da una proposta strategica.
Apparecchiature di bordo e interoperabilità tecnica
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli operatori mettano a disposizione degli utenti apparecchiature di bordo idonee a tutti i sistemi elettronici in servizio negli Stati membri che utilizzano le tecnologie indicate, entro il calendario dell’articolo 3, paragrafo 4. Le apparecchiature devono essere interoperabili e in grado di comunicare con tutti i sistemi operanti negli Stati membri. Il paragrafo 4 consente che tali apparecchiature siano compatibili anche con altre tecnologie, purché senza oneri aggiuntivi o discriminazioni, e, ove pertinente, con il tachigrafo elettronico. Il paragrafo 6 richiede la piena compatibilità dei sistemi esistenti con le nuove tecnologie e tra i rispettivi equipaggiamenti.
Obblighi degli Stati membri per l’uso del telepedaggio
L’articolo 2, paragrafo 5, impone agli Stati membri dotati di sistemi di pedaggio di adottare le misure necessarie per aumentare l’uso dei sistemi elettronici e di adoperarsi affinché, entro il 1 gennaio 2007, almeno il 50% del flusso di traffico in ciascun casello possa utilizzare il telepedaggio. Le corsie di telepedaggio possono essere usate anche per altre forme di riscossione, nel rispetto della sicurezza.
Tutela dei dati personali
L’articolo 2, paragrafo 7, prescrive che il trattamento dei dati personali necessario per il funzionamento del servizio europeo sia conforme alle norme comunitarie sulla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali, inclusa la privacy, e in particolare alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il considerando 17 ribadisce che il trattamento deve avvenire nel rispetto della disciplina UE sulla protezione dei dati.
Istituzione e contenuto del servizio europeo di telepedaggio
L’articolo 3 istituisce un servizio europeo di telepedaggio che copre tutta la rete stradale comunitaria soggetta a riscossione elettronica. Il servizio si fonda su un insieme di regole contrattuali che consente a tutti gli operatori e/o emittenti di offrire il servizio, su standard tecnici e requisiti comuni e su un contratto di abbonamento unico tra clienti e operatori/emittenti, con accesso all’intera rete. Il servizio è indipendente dalle decisioni degli Stati membri sulla scelta di tassare determinati veicoli, sull’importo dei pedaggi e sulla finalità del prelievo: riguarda solo il metodo di riscossione. I contratti devono poter essere conclusi a prescindere dal luogo di immatricolazione del veicolo, dalla nazionalità delle parti e dalla zona della rete interessata.
Calendario di offerta del servizio agli utenti
L’articolo 3, paragrafo 4, impone agli Stati membri con sistemi nazionali di assicurare che operatori e/o emittenti offrano il servizio europeo ai clienti secondo una progressione temporale: per tutti i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e per quelli autorizzati a trasportare più di nove persone (conducente compreso), entro tre anni dalle decisioni di definizione del servizio adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4; per tutti gli altri veicoli, entro cinque anni da tali decisioni.
Caratteristiche, standard e decisioni di attuazione
L’articolo 4 stabilisce che il servizio europeo si basi sugli elementi indicati nell’allegato e utilizzi le soluzioni tecnologiche di cui all’articolo 2, con specifiche pubbliche. La Commissione deve adottare, entro il 1 luglio 2006, le decisioni di definizione del servizio, solo se tutte le condizioni risultano in essere per garantire l’interoperabilità sotto il profilo tecnico, giuridico e commerciale; in caso contrario deve fissare una nuova data. Le decisioni tecniche di realizzazione sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di comitato. La Commissione deve inoltre sollecitare gli organismi di normazione, in particolare il CEN, ad adottare rapidamente gli استاندard applicabili. Le apparecchiature devono rispettare, in particolare, le direttive 1999/5/CE e 89/336/CEE.
Comitato per il telepedaggio
L’articolo 5 istituisce un Electronic Toll Committee, assistito dalla Commissione. Si applica la procedura di comitato di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con un periodo di tre mesi per l’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Recepimento e obbligo di notifica
L’articolo 6 impone agli Stati membri di adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate, con tabella di corrispondenza, e inserire nei provvedimenti un riferimento alla direttiva o accompagnarli da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 8 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
Allegato: contenuti essenziali del servizio europeo
L’allegato elenca gli aspetti tecnici, procedurali e giuridici necessari alla definizione e alla messa in opera del servizio europeo: procedure operative di abbonamento, uso e assistenza; specifiche funzionali e tecniche delle apparecchiature di bordo e di strada; procedure di certificazione e verifica; modelli transazionali e formati dati; regole per la disponibilità delle apparecchiature; criteri di classificazione dei veicoli basati su parametri tecnici, del motore e ambientali; gestione dei casi particolari e dei malfunzionamenti; verifica della conformità alla disciplina sulla privacy; regole comuni non discriminatorie e requisiti minimi per i prestatori; valutazione dell’armonizzazione delle norme di enforcement; memorandum d’intesa tra operatori con procedure di risoluzione delle controversie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/37
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/38
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/40
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/48
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/49
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/50
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →