Cassazione Penale, Sentenza n. 9094/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per rapina aggravata in concorso, sequestro di persona, porto e detenzione di armi e ricettazione. Iavarazzo, Andreozzi e Caterino censurano la valutazione degli indizi (art. 192 c.p.p.), sostenendo che le prove sono al più sospetti privi della necessaria precisione e gravità e che le registrazioni non sono comparabili con quelle della rapina successiva in cui furono arrestati in flagranza; contestano inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione dell'aumento per continuazione (artt. 62-bis, 133 e 81 c.p.). Tullio contesta analoghe censure sulla prova indiziaria, rilevando la scarsa qualità del materiale fotografico, l'ordinario abbigliamento e l'irrilevanza dei tabulati; impugna inoltre la qualificazione del fatto come sequestro di persona non assorbito dalla rapina e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili perché generici e meramente reiterativi dell'animadversione già svolta in appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Sul piano del merito motivazionale la Corte di merito è stata ritenuta immune da travisamenti e logiche manifeste: ha adeguatamente confrontato i filmati e gli altri elementi indiziari (abbigliamento, modalità di azione, obiettivi scelti) e ha ritenuto plausibile che le due rapine ravvicinate siano state commesse dallo stesso gruppo, anche alla luce del riconoscimento di Iavarazzo dai testi. Quanto al sequestro di persona, la Cassazione ha ritenuto il motivo generico perché non si è confrontato con la motivazione della sentenza che aveva evidenziato la diversa natura del soggetto limitato nella libertà (un passante) e la funzione di assicurarsi l'impunità. La Corte ha inoltre osservato che l'inammissibilità dei ricorsi esclude la possibilità di rilevare d'ufficio la sopravvenuta procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. P.Q.M. i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La violazione della norma sui criteri di valutazione della prova indiziaria non è autonoma causa di nullità o inammissibilità; in Cassazione può essere dedotta nei limiti di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione: le doglianze di travisamento probatorio non possono essere proposte con la lett. c) se non integrano i presupposti richiesti; violazioni della motivazione vanno inquadrate nella lett. e) quando emergano dal testo.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti e sul calcolo della pena; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce della continuazione e del percorso sanzionatorio complessivo del condannato.
art. 81 cod. pen.
Disciplina dell'aumento di pena per continuazione: accertato il vincolo della continuazione con precedente condanna definitiva, l'aumento per continuazione deve essere applicato e ciò può ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione alla stessa attività già giudicata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di sequestro di persona; la Corte ha osservato che tale sopravvenienza non incide retroattivamente nei giudizi civessi pendenti in Cassazione quando il ricorso è inammissibile e non può prevalere sul giudicato sostanziale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 (Pecorelli); Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023 (Platon); Sez. 6, n. 9561 del 20/12/1973; Sez. 3, n. 897 del 29/11/2011 (Myderizi)
Precedenti utilizzati per precisare i limiti di deducibilità in Cassazione delle doglianze sulla prova indiziaria e per affermare che la sopravvenuta procedibilità a querela non produce effetto di abolizione del reato nei giudizi di legittimità pendenti, se il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della corte di merito; la mera riproposizione delle censure di merito è inammissibile.
- Le censure in tema di valutazione della prova indiziaria ex art. 192 c.p.p. possono essere accolte in Cassazione solo se dimostrano una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione emersa dal provvedimento impugnato o da atti citati espressamente.
- Filmati di scarsa qualità possono comunque essere utilizzati per comparazioni se si dispone di soggetti già identificati; la valutazione della confrontabilità delle immagini è questione di merito e richiede una specifica motivazione per essere assunta in Cassazione.
- Il riconoscimento del vincolo di continuazione comporta l'applicazione dell'aumento ex art. 81 c.p. e può precludere il riconoscimento delle attenuanti generiche se parte della stessa condotta è già stata giudicata con sentenza irrevocabile.
- La sopravvenuta modifica della procedibilità (es. d.lgs. 150/2022) non produce effetti favorevoli automatici nei giudizi di legittimità pendenti se il ricorso è inammissibile; la questione va sollevata con motivi ammissibili e specifici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8871/2025 del 04/03/2025
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8872/2025 del 04/03/2025
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8874/2025 del 04/03/2025
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8875/2025 del 04/03/2025
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8876/2025 del 04/03/2025
- Sentenza penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8877/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →