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Sentenza

Sentenza n. 7997/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento a) del provvedimento di acquisizione della nota prot. ANAC del 3 settembre 2025 recante segnalazione dell'Ater di Gorizia di aver disposto, con determinazione la risoluzione del contratto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia previa demolizione e ricostruzione di 6 alloggi - Grado Via Argine dei Moreri 50 a carico della Tecno Service; b) del provvedimento di annotazione della ridetta segnalazione da parte dell'Ater di Gorizia ed in particolare della annotazione nel casellario informatico delle imprese da parte di ANAC a carico della Tecno Service senza neanche aver effettivamente verificato la esistenza di responsabilità della Tecno Service ma automaticamente; c) della nota dell'Ater di Gorizia acquisita al prot. ANAC ove viene segnalato di aver disposto, con determina, la risoluzione del contratto di appalto relativo ai lavori affidati alla Tecno Service per grave inadempimento; d) del provvedimento di annotazione della ridetta segnalazione da parte dell'Ater di Gorizia ed in particolare della annotazione nel casellario informatico delle imprese da parte di A.n.a.c. a carico della Tecno Service senza neanche previamente informarla; e) di ogni altro provvedimento propedeutico, connesso e collegato a quelli impugnati lesivo degli interessi della ricorrente specie quelli che hanno condotto alle annotazioni nel casellario informatico pregiudizievoli per la Tecno Service; f) del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con delibera n. 272 del 20 giugno 2023.

Giustizia amministrativa202510044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel Casellario informatico ANAC della notizia relativa alla risoluzione per grave inadempimento di un contratto di lavori pubblici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato l’annotazione disposta da ANAC in relazione alla risoluzione, adottata dalla stazione appaltante, del contratto per lavori di ristrutturazione edilizia, deducendo violazione dell’art. 97 Cost., della disciplina dei contratti pubblici e del Regolamento ANAC sul Casellario, nonché eccesso di potere e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l’Autorità non avrebbe considerato adeguatamente la controversia relativa a una penale di 90.000 euro applicata dalla stazione appaltante, l’asserita responsabilità della stazione appaltante per l’andamento anomalo dell’appalto, l’impossibilità tecnica di proseguire i lavori e la necessità di una variante. Con il secondo motivo ha lamentato che l’annotazione sarebbe stata disposta in modo acritico, senza verificare la responsabilità dell’impresa nella risoluzione e senza esaminare adeguatamente le difese e i documenti prodotti nel procedimento. La stazione appaltante ha chiesto, tra l’altro, l’estromissione dal giudizio, contestando nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di estromissione della stazione appaltante, ritenendo utile la sua partecipazione nei giudizi contro le annotazioni ANAC, poiché consente di acquisire elementi sul rapporto contrattuale presupposto. Nel merito, ha respinto tutte le censure. Ha rilevato che l’annotazione riguardava una risoluzione per grave inadempimento, determinata da ritardi ritenuti insanabili e dall’abbandono del cantiere, e che tale notizia era obiettivamente utile ai fini del Casellario. L’ANAC, pur non potendo sostituirsi al giudice competente nell’accertamento definitivo dell’inadempimento, deve verificare sommariamente la non manifesta infondatezza della segnalazione e l’utilità della notizia. Nel caso concreto, la controversia civile promossa dall’impresa contro la penale e per l’addebito della risoluzione alla stazione appaltante non dimostrava con evidenza immediata né la palese insussistenza dell’inadempimento, né la manifesta illegittimità della risoluzione, né l’inutilità dell’annotazione. L’impresa non aveva inoltre prodotto documentazione idonea a provare che l’abbandono del cantiere fosse stato causato dalla mancata approvazione di una variante necessaria. L’ANAC aveva esaminato quanto trasmesso dall’impresa, dando conto nell’annotazione dell’esistenza del giudizio civile, senza essere tenuta ad archiviarla. Restano impregiudicate le valutazioni spettanti al giudice civile sulla penale e sulla responsabilità per la risoluzione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 4, d.lgs. 50/2016

    «di gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori per fatti imputabili a negligenza dell’appaltatore»

    Costituisce la base normativa richiamata dalla stazione appaltante per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    «gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»; «stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario»

    Attribuisce ad ANAC la gestione del Casellario e il potere di individuare le informazioni utili alla tenuta dello stesso, alla verifica dei gravi illeciti professionali e alla valutazione dell’affidabilità degli operatori economici.

  • art. 8, comma 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico

    «le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio»

    Prevede l’inserimento nel Casellario delle notizie relative alle risoluzioni per grave inadempimento, anche quando siano contestate in giudizio.

  • art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016

    È richiamato quale parametro cui sono funzionali le informazioni del Casellario relative ai gravi illeciti professionali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico, ANAC deve valutare sia la pertinenza della notizia rispetto alle finalità del Casellario sia la sua utilità quale possibile indice dell’affidabilità dell’operatore economico.
  • Per le annotazioni relative a risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, l’obbligo di motivare specificamente l’utilità della notizia è attenuato, poiché il legislatore ha già compiuto una valutazione generale di rilevanza; resta comunque necessario verificare in concreto che la notizia sia utile alle stazioni appaltanti.
  • ANAC non può sostituirsi al giudice competente nell’accertamento definitivo dell’inadempimento contrattuale, ma deve verificare sommariamente la non manifesta infondatezza della segnalazione.
  • La manifesta infondatezza della segnalazione, che impone l’archiviazione, ricorre solo quando l’uso del potere di risoluzione sia ictu oculi abnorme oppure quando prove pronte e liquide dimostrino immediatamente la non imputabilità dell’inadempimento all’operatore economico.
  • La pendenza di un giudizio civile promosso dall’operatore contro la risoluzione, la penale o la condotta della stazione appaltante non impedisce, di per sé, l’annotazione, se non dimostra con evidenza immediata la manifesta infondatezza della segnalazione o l’inutilità della notizia.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAnticorruzione e vigilanza ANAC
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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