Cassazione Penale, Sentenza n. 30631/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato previsto dall'art. 388 c.p., deducendo tre censure: 1) l'originario difetto di legittimazione a proporre querela da parte di Luca Littamè (contestata la qualità di persona offesa) con richiamo agli artt. 336 c.p.p. e 120 c.p.; 2) violazione dell'art. 388 c.p. e errata qualificazione del fatto sostanziale, con riferimento all'annotazione dell'ufficiale giudiziario sulla capienza del conto e alla cancellazione dell'avvertimento di dichiarare altri beni pignorabili; 3) omessa o apparente motivazione sulla specifica eccezione difensiva circa l'insussistenza del reato. Inoltre la difesa sottolineava il concreto pregiudizio professionale derivante dall'iscrizione della formula 131-bis nel casellario e dal rischio di conseguenze disciplinari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha riconosciuto l'interesse della ricorrente ad impugnare per il possibile pregiudizio professionale e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il procedimento al G.i.p. di Padova per nuovo esame. Nel merito la Corte ha ritenuto che la palese inconsistenza patrimoniale dell'importo omesso (C 35,42) e l'ampia collaborazione della ricorrente con l'ufficiale giudiziario rendono plausibile l'ipotesi di totale insussistenza del fatto e richiedono una rinnovata valutazione sia della carenza di offensività (art. 49 c.p.) sia del dolo, anche generico, alla base del comportamento contestato.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
Norma che disciplina il fatto contestato (omessa dichiarazione di beni pignorabili); la Corte ha esaminato se l'elemento materiale e il dolo fossero effettivamente sussistenti, soprattutto dati gli esigui importi.
art. 131-bis cod. pen.
Previsione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la formula decisionale implica comunque l'affermazione della commissione del reato e può avere effetti sulla posizione professionale, giustificando l'interesse all'impugnazione.
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in tema di archiviazione per particolare tenuità e delle modifiche procedurali che incidono sull'iscrizione nei certificati; la giurisprudenza collegata rende impugnabile l'ordinanza di archiviazione per cassazione se sussiste interesse concreto.
art. 111, comma 7, Cost.
Principio costituzionale del diritto all'effettiva tutela giurisdizionale: la Corte lo invoca per giustificare la possibilità di ricorso in Cassazione contro l'archiviazione quando il provvedimento è decisorio e non esistono altri mezzi di impugnazione.
art. 336 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla legittimazione della parte querelante; la Corte ritiene la questione pertinente e meritevole di nuovo esame in sede di rinvio.
art. 120 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione ai presupposti di responsabilità penale del querelante; la questione è stata ritenuta rilevante da riconsiderare dal giudice di rinvio.
art. 49 cod. pen.
Principio della carenza di offensività; la Corte ha ritenuto che la palese inconsistenza patrimoniale dell'oggetto contestato renda necessario rivalutare se il fatto sia effettivamente idoneo a ledere un bene giuridico protetto.
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122
Decreto che ha modificato l'efficacia dell'iscrizione nel casellario giudiziario per le archiviazioni 131-bis, influendo sulla possibilità e sull'interesse ad impugnare tali provvedimenti.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è comunque un provvedimento decisorio e può essere impugnata in Cassazione se l'interessato dimostra un interesse concreto e attuale alla rimozione, specie per rischi professionali o disciplinari.
- Quando l'omessa dichiarazione riguarda beni di palese ed evidente inconsistenza patrimoniale, il giudice deve valutare anche la carenza di offensività (art. 49 c.p.) e l'eventuale assenza di dolo, non limitandosi a considerazioni formali sulla competenza dell'ufficiale giudiziario.
- In caso di dubbi sulla legittimazione del querelante (persona offesa), la questione deve essere vagliata compiutamente poiché può incidere sull'improcedibilità dell'azione penale.
- La qualificazione della fattispecie e la relativa motivazione devono essere nette e specifiche: l'assenza di adeguata motivazione sulle eccezioni difensive (insussistenza del reato o difetto di dolo) può giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- Le modifiche normative che limitano l'effetto dell'iscrizione nel casellario non escludono automaticamente la possibilità di impugnazione quando il provvedimento produce conseguenze giuridiche rilevanti nella sfera privata o professionale dell'indagato.
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