Cassazione Penale, Sentenza n. 22639/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona affinché acquisisca le necessarie informazioni dalle autorità tedesche e verifichi la concreta disponibilità del condannato a cooperare, procedendo poi a nuova valutazione di merito in piena libertà di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (ex art. 47 ord. pen.) avanzata per essere eseguita in Germania, ove risiede. Denuncia la violazione di legge (art. 47 ord. pen. e art. 2, lett. e) d.lgs. n. 38/2016) e il vizio di motivazione perché il Tribunale ha respinto la richiesta senza valutare la documentazione prodotta e ritenendo, in modo sommario, che le autorità tedesche non avessero risposto alle richieste di informazioni, addossando al ricorrente le carenze procedurali dell'acquisizione dei riscontri
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; applicata come presidio procedurale per la concessione della misura alternativa, anche con esecuzione all'estero previo accertamento dei presupposti
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 (attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI)
l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni"
Il d.lgs. n. 38/2016 consente l'esecuzione dell'affidamento in prova nello Stato membro dove il condannato ha residenza legale e abituale; tuttavia la decisione resta di competenza degli organi italiani e richiede la trasmissione del provvedimento allo Stato estero per l'esecuzione
decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione europea
Quadro europeo che favorisce il reciproco riconoscimento di misure alternative/sanzioni sostitutive tra Stati membri; recepito in Italia dal d.lgs. n. 38/2016 e applicabile all'affidamento in prova eseguito all'estero
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n. 20977/2020; Sez.1, n.16942/2020)
Conferma che l'affidamento in prova può essere eseguito nello Stato membro di residenza del condannato se quel paese ha attuato la decisione quadro; supporta la possibilità di esecuzione all'estero e l'assimilazione dell'affidamento a sanzione sostitutiva
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale può essere autorizzato per l'esecuzione in uno Stato membro dell'UE dove il condannato ha residenza legale e abituale se il paese destinatario ha recepito la decisione quadro e le condizioni previste dal d.lgs. n. 38/2016
- La decisione di concedere l'affidamento spetta agli organi italiani, che devono poi trasmettere il provvedimento alle autorità straniere per l'esecuzione; non è sufficiente l'assenza di risposta delle autorità estere per rigettare l'istanza senza adeguata istruttoria
- Il giudice italiano non può limitarsi a un diniego sommario basato su mancati riscontri esteri: deve documentare gli atti compiuti per ottenere informazioni, verificare la cooperazione del richiedente e, se necessario, sollecitare o ripetere le richieste prima di respingere l'istanza
- Il difensore può e deve produrre elementi documentali e chiedere sospensione o rinvio dell'udienza se l'acquisizione di informazioni essenziali richiede tempo o interlocuzioni con autorità straniere
- In caso di rigetto per carenze istruttorie, il ricorso in sede superiore può ottenere l'annullamento con rinvio affinché il giudice compia le necessarie indagini e valuti liberamente la concessione della misura alternativa
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