Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 6242 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Fattura - Fattura incompleta e irregolare - Prova della inerenza dei costi - Necessità di prova diversa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava fatture incomplete o estremamente generiche, prive degli elementi necessari a identificare con chiarezza la prestazione ricevuta. La società sosteneva di poter utilizzare tali documenti per dimostrare l’inerenza dei costi e detrarre l’IVA. È stato invece ritenuto che gli elementi richiesti dall’articolo 21 del d.P.R. 633/1972 debbano essere indicati in fattura, perché garantiscono trasparenza, conoscibilità dell’operazione e possibilità di controllo. In presenza di fatture carenti, la società avrebbe dovuto fornire ulteriori prove documentali delle prestazioni effettivamente ricevute e della loro inerenza all’attività d’impresa.

La decisione

La fattura incompleta o generica non è stata ritenuta sufficiente a provare né l’effettività e l’inerenza del costo né, da sola, il diritto alla detrazione dell’IVA. Il contribuente può comunque produrre, anche nel corso del giudizio, documentazione ulteriore idonea a dimostrare le prestazioni ricevute e il collegamento con l’attività esercitata. In assenza di tale prova integrativa, la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA possono essere negate.

Norme richiamate

  • Articolo 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Gli elementi previsti dall’articolo 21 devono essere sempre indicati in fattura.

    La norma impone che la fattura contenga elementi sufficientemente specifici per rendere trasparente e verificabile la prestazione, consentendo all’Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli.

Massime di principio

  • Una fattura generica o incompleta non dimostra automaticamente l’effettività, la natura e l’inerenza del costo.
  • Per dedurre un costo e detrarre l’IVA è opportuno conservare, oltre alla fattura, contratti, ordini, relazioni, report, corrispondenza, documentazione dei pagamenti e ogni altro elemento che descriva la prestazione ricevuta.
  • La descrizione in fattura deve permettere di individuare concretamente natura, quantità, qualità e periodo della prestazione, evitando formule generiche o meramente standardizzate.
  • La prova integrativa può essere fornita anche in giudizio, ma deve dimostrare sia che la prestazione è stata effettivamente eseguita sia che è collegata all’attività dell’impresa.
  • In caso di documentazione insufficiente, l’Amministrazione può contestare contemporaneamente la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.