Cassazione Penale, Ordinanza n. 10198/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli gli aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per più reati contestati in concorso. Dal testo emerge che il ricorso ha dedotto censure relative all'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; pertanto le doglianze proposte erano estranee ai motivi consentiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza de plano, rilevando che le censure riguardavano profili non deducibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, in particolare l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano.
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nei reati contestati.
art. 624 c.p.
capo A per furto.
art. 625, comma 1, nn. 2, 5 e 6, c.p.
aggravanti del furto contestato al capo A.
art. 61, comma 1, n. 2, c.p.
aggravante comune contestata al capo B.
art. 337 c.p.
capo B per resistenza a pubblico ufficiale.
art. 635, comma 2, c.p.
capo C per danneggiamento aggravato.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che investono profili diversi, come la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
- La deduzione di vizi non rientranti nel catalogo dei motivi consentiti comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso anche con ordinanza de plano.
- Quando l'inammissibilità dell'impugnazione è evidente, la Corte può ravvisare colpa del ricorrente e applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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