Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24098/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di circa 96.000 euro; il ricorrente deduceva l'erronea applicazione della legge penale per la omessa revisione della commisurazione delle pene accessorie fallimentari prevista dall'ultimo comma dell'art. 216 della legge fallimentare, alla luce della declaratoria di incostituzionalità della norma operata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 222 del 2018, motivo che era stato sollecitato nel gravame di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. Ha rilevato che la Corte d'appello non aveva esaminato né motivato il riferimento alla commisurazione delle pene accessorie (dimenticanza riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata) e che, comunque, in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, la questione doveva essere valutata d'ufficio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata soltanto nella parte che fissa la durata (dieci anni) delle pene accessorie, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    La Corte ha ritenuto che la disciplina colpita dalla declaratoria di incostituzionalità richieda una revisione della commisurazione delle pene accessorie e che il giudice d'appello dovesse valutare la questione anche d'ufficio.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 2018

    La pronuncia di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 216 ha efficacia tale da imporre ai giudici di merito di riesaminare la determinazione delle pene accessorie; la Corte di Cassazione ha richiamato tale effetto come motivo per l'annullamento parziale e il rinvio.

Massime di principio

  • Se la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma che incide sulla determinazione di pene o accessori, i giudici di merito devono riesaminare la commisurazione anche d'ufficio, anche se la parte non ha ripetutamente sollecitato la questione in sede di gravame.
  • L'omessa valutazione di un motivo di gravame relativo alla commisurazione delle pene accessorie, quando rilevante e collegata a una pronuncia costituzionale successiva, può determinare l'annullamento parziale della decisione per quei profili e il rinvio ad altro collegio per nuovo esame.
  • La Cassazione può limitare l'annullamento alla sola parte viziata (annullamento parziale) mantenendo intatte le altre statuizioni qualora l'errore sia circoscritto alla determinazione delle pene accessorie.
  • Quando una questione di diritto, anche se sollevata tardivamente o poco sviluppata, è rilevante in ragione di una pronuncia costituzionale, il giudice ha il dovere di pronunciare sull'argomento ex officio per evitare vizi di motivazione non emendabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.