Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/01/2021 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Imposta di successione - notifica di atto impositivo agli eredi impersonalmente e collettivamente-- ipotesi di nullità e/o inesistenza della notifica - differenti conseguenze giuridiche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di un atto impositivo notificato in capo al soggetto deceduto: la notifica è stata effettuata presso l'ultimo domicilio del de cuius, impersonalmente e collettivamente agli eredi, nonostante gli eredi avessero comunicato all'Ufficio almeno 30 giorni prima le proprie generalità e il domicilio fiscale. Si deduceva la nullità o, alternativamente, l'inesistenza della notificazione e si contestava la validità dell'atto tributario conseguente.

La decisione

la giurisprudenza individua due profili distinti. 1) Quando la notifica dell'atto è stata effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi (pur essendo disponibili le generalità e il domicilio fiscale degli eredi), si configura una nullità della notificazione: tale nullità è soggetta al regime di sanatoria (art.156 c.p.c.), cioè è potenzialmente sanabile con i relativi effetti processuali. 2) Quando l'atto è invece indirizzato formalmente al soggetto deceduto (ossia l'intestazione dell'atto è al de cuius), la situazione si qualifica come inesistenza della notificazione, nella misura in cui il destinatario formale non è più soggetto giuridico; questa ipotesi incide sulla struttura stessa del rapporto tributario e non è sanabile come una semplice irregolarità della notifica. In sostanza: notifica collettiva/impersonale agli eredi = nullità sanabile; notifica materialmente o formalmente indirizzata al deceduto = inesistenza insanabile rispetto alla posizione dell'originario destinatario.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art.65

    disciplinano le modalità di notifica degli atti tributari; la giurisprudenza ne ricava l'esigenza di individuazione personale del destinatario e del domicilio fiscale, tanto che la notifica generica o collettiva può essere qualificata come vizio rilevante (nullità) quando gli eredi erano individuabili.

  • Codice Civile

    richiamato per sottolineare che il soggetto deceduto non può più essere destinatario di rapporti giuridici attivi e che la posizione tributaria si trasferisce agli eredi solo con le conseguenze previste dall'ordinamento; la mancata considerazione di ciò rende insanabile la notificazione diretta al de cuius.

  • Codice di Procedura Civile

    previene la possibilità di sanare determinate nullità di notificazione; la giurisprudenza lo applica alle notifiche indirizzate agli eredi quando la nullità ha carattere rimediabile perché l'effettivo destinatario è individuabile e ha avuto la possibilità di conoscere l'atto.

  • Cassazione

    conferma la distinzione tra nullità sanabile della notifica effettuata collettivamente agli eredi e l'inesistenza della notifica indirizzata al deceduto, richiedendo che l'Amministrazione notifichi correttamente ai soggetti attuali (eredi) se già individuabili.

  • Cassazione

    principi di orientamento sulla necessità di individuazione del destinatario della notifica e sulle conseguenze del vizio formale rispetto alla validità dell'atto tributario.

  • Cassazione

    ulteriore conferma della distinzione tra ipotesi sanabile (notifica agli eredi) e ipotesi insanabile (atto indirizzato al soggetto non più esistente), con richiamo all'incidenza di tali vizi sulla struttura del rapporto tributario.

Massime di principio

  • Distinguere sempre se l'atto è formalmente intestato al de cuius o se, pur indirizzato al domicilio dell'ultimo residente, è stato materialmente recapitato agli eredi: la prima ipotesi può integrare inesistenza insanabile, la seconda una nullità sanabile.
  • Se gli eredi hanno già comunicato all'Ufficio le proprie generalità e il domicilio fiscale, la notifica impersonalmente e collettivamente effettuata dall'Amministrazione è viziata e può essere impugnata come nullità; tuttavia, tale nullità può essere sanata nei modi previsti dall'ordinamento processuale (art.156 c.p.c.) quando sia possibile ricostruire che gli eredi hanno avuto conoscenza dell'atto.
  • La notifica dell'atto tributario deve individuare il destinatario attuale: l'Amministrazione ha l'onere di verificare lo stato di vita del destinatario e, se noto il decesso, di rivolgere l'atto nominativamente agli eredi o ai loro domicili fiscali.
  • Quando l'atto è formalmente rivolto al soggetto deceduto (intestazione al de cuius), si tratta di una situazione che intacca la stessa esistenza del rapporto tributario e rende l'atto invalido in modo non sanabile: l'Amministrazione dovrà rinnovare l'atto correttamente nei confronti degli eredi.
  • Per gli eredi conveniene sempre comunicare tempestivamente (e per iscritto) all'Ufficio le proprie generalità e domicilio fiscale dopo il decesso, conservando le ricevute, dato che ciò può impedire notifiche viziate e rafforzare eventuali impugnazioni.
  • In sede di impugnazione è utile distinguere ed argomentare specificamente se si deduce nullità sanabile (con riferimento a norme processuali di sanatoria) o inesistenza, poiché le conseguenze processuali e sostanziali sono diverse (es. termini, poteri dell'Ufficio, necessità di rinnovare l'atto).
  • Se si è di fronte a notifica potenzialmente sanabile, valutare se l'Amministrazione abbia compiuto atti coerenti con la conoscenza dell'atto (es. iscrizione a ruolo, pignoramenti) che possano confermare l'effettiva ricezione e precludere alcuni rimedi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.