Ordinanza n. 530/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la declaratoria dell’illegittimità, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dal Comune dell’Aquila sull’istanza di accesso civico formulata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con PEC del 30 giugno 2025 nonché per la declaratoria dell’obbligo del Comune dell’Aquila di fornire una risposta alla predetta istanza; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 8 ottobre 2025: per l’annullamento della nota prot. n. 110439 del 30 settembre 2025, con la quale il Comune dell’Aquila ha ritenuto inammissibile e, comunque, ha rigettato l’istanza di accesso civico generalizzato inoltrata in data 30 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attività esecutiva del Commissario ad acta incaricato di dare esecuzione alla sentenza di primo grado sull'accesso civico generalizzato
Esito
La controversia
Il giudizio originario aveva ad oggetto il silenzio serbato dal Comune dell'Aquila su un'istanza di accesso civico generalizzato presentata il 30 giugno 2025 e, con motivi aggiunti, la nota comunale del 30 settembre 2025 che aveva dichiarato l'istanza inammissibile e comunque l'aveva rigettata. Dopo la sentenza del TAR n. 533 del 27 novembre 2025, era stato nominato un Commissario ad acta con ordinanza n. 114 del 25 febbraio 2026 per l'esecuzione dell'ordine impartito al Comune. I ricorrenti hanno quindi chiesto di dichiarare improcedibile l'attività del Commissario, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4811 del 16 giugno 2026, che ha accolto l'appello del Comune e respinto il ricorso sull'accesso civico generalizzato.
La decisione
Il TAR ha preso atto che la sentenza del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado e ha respinto la domanda di accesso civico generalizzato. Per effetto sostitutivo della pronuncia di appello, la sentenza del TAR è caducata e non è più possibile proseguire l'attività esecutiva diretta a darvi attuazione. Di conseguenza, il Tribunale ha revocato l'incarico conferito al Commissario ad acta con l'ordinanza n. 114 del 25 febbraio 2026, disponendo la comunicazione dell'ordinanza alle parti, al Prefetto dell'Aquila e al Vice Prefetto delegato. L'ordinanza non decide nuovamente nel merito la domanda di accesso, già definita dal Consiglio di Stato.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
istanza di accesso civico generalizzato
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di accesso civico generalizzato oggetto del giudizio originario.
rappresentato e difeso ai sensi dell'articolo 23 del codice del processo amministrativo
La disposizione è menzionata in relazione alla difesa personale di uno dei ricorrenti, senza ulteriore applicazione nella decisione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado posta a fondamento dell'attività di un Commissario ad acta viene riformata dal giudice d'appello, l'effetto sostitutivo della pronuncia di secondo grado determina la caducazione della sentenza riformata e impedisce la prosecuzione dell'attività esecutiva diretta a darvi attuazione.
- In tale situazione, il giudice che aveva nominato il Commissario ad acta deve revocare l'incarico conferito per l'esecuzione della sentenza di primo grado ormai caducata.
Come è indicizzato
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