Cassazione Penale, Ordinanza n. 26256/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che li aveva ritenuti responsabili di plurime cessioni di sostanze stupefacenti, indicate nei capi 39, 41 e 43 per uno dei ricorrenti e in un ulteriore capo per l'altro. Il primo ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che non fosse certa la natura della sostanza ceduta, né se si trattasse di droga leggera o pesante, né i soggetti cessionari, né il prezzo; ha inoltre prospettato, in sostanza, che mancasse prova certa della condotta contestata. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, affermando che l'affermazione di responsabilità non fosse sorretta da elementi certi e che, al più, egli potesse essere l'acquirente dello stupefacente e non il cedente. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e generici, osservando che le doglianze si limitavano a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha valorizzato specifici elementi probatori tratti da immagini e fotogrammi: per il primo imputato, il passaggio di denaro dopo la consegna dell'involucro, la consegna dell'involucro al cliente e la dinamica di plurime cessioni documentate; per il secondo, la ripresa in cui egli è ritratto mentre cede involucri con caratteristiche tipiche della cocaina, elemento incompatibile con la tesi difensiva dell'essere mero consumatore. È stato inoltre precisato che l'eventuale mancata quantificazione puntuale della sostanza o del prezzo non escludeva la configurabilità del reato e non integrava un'ipotesi di reato impossibile, richiamandosi l'art. 49 c.p. in tema di impossibilità dell'azione solo quando il mezzo sia strutturalmente inidoneo. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero aspecifiche, assertive e meramente riproduttive di questioni già decise in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva già esaminato in modo logico e coerente gli elementi probatori, tra cui immagini e fotogrammi, da cui emergeva la cessione di stupefacente da parte degli imputati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 49 c.p.
L'impossibilità punibile ricorre solo quando il mezzo usato sia strutturalmente e strumentalmente inidoneo in modo assoluto a realizzare il proposito criminoso; la mera incertezza su quantità o prezzo della sostanza non basta a escludere il reato.
art. 616 c.p.p.
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono nella mera riproposizione acritica di motivi già disattesi in appello, senza una specifica confutazione delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La censura di vizio motivazionale non può consistere in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché la Corte di cassazione non è giudice del merito.
- La prova della cessione di stupefacenti può essere desunta anche da elementi filmici o fotografici che rappresentino la consegna dell'involucro e il pagamento del corrispettivo, senza che sia indispensabile una puntuale quantificazione della sostanza o del prezzo in ogni singola occasione.
- La mera ipotesi alternativa che l'imputato potesse essere acquirente anziché cedente non è sufficiente a scardinare una motivazione di condanna fondata su elementi oggettivi univoci, se la tesi difensiva non si confronta con tali elementi.
- Il reato impossibile ex art. 49 c.p. richiede una radicale inidoneità dell'azione o del mezzo, valutata ex ante; non è configurabile quando l'azione, per come ricostruita, sia astrattamente idonea a ledere il bene giuridico tutelato.
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