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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14972/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Udine. Due motivi principali: 1) presunta violazione di legge per mancata verbalizzazione delle operazioni di narcotest, ritenute indispensabili ai fini dell'emissione della misura cautelare (richiamando art. 354 e art. 357 c.p.p.); 2) censura sulla motivazione che avrebbe escluso la concessione degli arresti domiciliari in base a una clausola del contratto di locazione che riservava l'immobile ai soli conviventi, mentre il ricorrente sosteneva la nullità di tale clausola e l'irrilevanza della stessa ai fini della disponibilità di un'abitazione idonea agli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il narcotest sia mezzo idoneo a provare la natura stupefacente della sostanza e che non fosse necessario un accertamento peritale formale ai sensi dell'art. 360 c.p.p. per dimostrare la qualita della sostanza; le operazioni di narcotest vanno considerate come indagine a corredo dellinformativa di reato e come mezzo di prova atipico, e l'assenza di un verbale specifico non ha reso invalida la motivazione, soprattutto alla luce degli ulteriori elementi di gravità indiziaria (sostanza recuperata dalle mani del ricorrente, tentativo di fuga, circa 1.400 euro in contanti). Sul secondo motivo la questione si è rivelata ormai priva di contenuto perché la custodia cautelare in carcere era stata successivamente sostituita dal GIP con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di un terzo disponibile, quindi qualsiasi doglianza relativa alla pattuizione contrattuale era assorbita. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Riferito alle operazioni urgenti di polizia giudiziaria; la Corte ha distinto le analisi ricognitive come narcotest non sempre ricomprese nelle operazioni urgenti ex art. 354 quando non sussiste irripetibilita e quando svolte a corredo dellinformativa.

  • art. 357, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla documentazione delle operazioni di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che l'assenza di un verbale specifico non invalidi l'uso del narcotest come prova atipica se la comunicazione di notizia di reato e gli altri atti riassuntivi rendono conto dell'esecuzione.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulle fattispecie di reato relative agli stupefacenti; la Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato, la qualita della sostanza puo essere provata anche con narcotest, mentre la quantificazione del principio attivo richiede perizia.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Norme sulle perizie tecniche formali; la Corte ha chiarito che non sempre occorre un accertamento tecnico secondo l'art. 360 per provare la qualita della sostanza quando il narcotest e sufficiente per la natura dello scopo probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola sulla condanna alle spese e sul versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000,00.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico stupefacenti)

    Richiamato per il quadro normativo dei reati in materia di sostanze stupefacenti; la Corte lo utilizza per valutare rilevanza del narcotest rispetto agli elementi configuranti il reato.

Massime di principio

  • Il narcotest, come analisi ricognitiva, puo essere considerato prova sufficiente per stabilire la natura stupefacente della sostanza nella fase cautelare, se supportato da adeguata motivazione e da altri elementi fattuali significativi.
  • Non sempre e necessaria una perizia chimico‑tossicologica formale: questa e richiesta quando e necessario accertare la quantificazione del principio attivo o valutazioni tecniche che incidono sulla pena o sulla qualificazione quantitativa dellillecito.
  • L'omessa verbalizzazione formale di un narcotest non invalida automaticamente l'impiego di quel risultato come elemento di prova, soprattutto se l'esecuzione e ricostruita in atti riassuntivi e accompagnata da chiari indizi di reato.
  • In sede di misure cautelari il giudice puo basarsi su atti riassuntivi o selezionati ritenuti piu rilevanti; non sussiste un obbligo assoluto di portare in udienza ogni singolo atto di polizia giudiziaria.
  • Se la controversia relativa alla idoneita dellabitazione per l'esecuzione degli arresti domiciliari viene risolta successivamente con sostituzione della misura, il motivo di ricorso diventa privo di oggetto e puo essere dichiarato assorbito.
  • La proposizione di ricorsi infondati o manifestamente inammissibili puo comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, salvo che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.

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