Sentenza n. 7479/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento di reizione cittadinanza italiana n. -OMISSIS- del 20/10/2023 mai notificato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato in ragione di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, quale straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano e legalmente residente in Italia. Il Ministero aveva respinto la domanda, dopo il preavviso di rigetto, valorizzando una sentenza penale irrevocabile per resistenza continuata a pubblico ufficiale e lesioni personali continuate. Il ricorrente ha dedotto l'esistenza di un diritto alla cittadinanza derivante dal vincolo adottivo, la mancata applicazione dei criteri di discrezionalità amministrativa, la particolare tenuità del fatto, l'integrazione sociale raggiunta e l'insufficienza dell'unico precedente penale a giustificare il diniego. Ha inoltre contestato la rilevanza ostativa della condotta, evidenziando il carattere isolato del precedente e le proprie condizioni personali e sociali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, come naturalizzazione subordinata a un provvedimento di concessione e non come acquisizione automatica o diritto soggettivo, distinguendola dall'ipotesi del minore adottato disciplinata dall'art. 3 della stessa legge. Ne consegue un'ampia discrezionalità ministeriale, diretta a verificare l'idoneità del richiedente a un stabile e duraturo inserimento nella comunità nazionale, anche mediante una valutazione prognostica della sua adesione ai valori dell'ordinamento, della sicurezza e della civile convivenza. Il Collegio ha ritenuto legittimo valorizzare la condanna per resistenza e violenza nei confronti di pubblici ufficiali, considerando la natura dei reati, il loro disvalore e la vicinanza temporale alla domanda di cittadinanza. Ha affermato che l'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992, nella parte in cui individua i reati ostativi sulla base della pena edittale massima non inferiore a tre anni, costituisce un parametro rilevante anche per la cittadinanza per naturalizzazione, a fortiori rispetto alla cittadinanza iure matrimonii, e comprime il margine di apprezzamento sulla significatività della condotta quando ricorra una fattispecie automaticamente ostativa e non sia intervenuta riabilitazione. La particolare tenuità asserita dal ricorrente non consente quindi di neutralizzare l'ostatività desunta dalla fattispecie incriminatrice e dalla condotta concretamente accertata. Il TAR ha inoltre escluso che l'integrazione sociale, l'occupazione stabile e l'assenza di pericolosità sociale possano prevalere sul precedente, trattandosi di condizioni ordinarie e minime per la permanenza regolare in Italia, non di una speciale benemerenza. Il diniego non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare, anche perché l'interessato può ripresentare la domanda in futuro, una volta mutate le condizioni oggettive. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. b), l. 91/1992
la cittadinanza "può" essere concessa
La disposizione attribuisce all'amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale anche per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, escludendo l'automatismo proprio dell'art. 3.
art. 3 l. 91/1992
Il minore straniero adottato … acquista la cittadinanza
La norma disciplina l'acquisizione automatica della cittadinanza da parte del minore straniero adottato da cittadino italiano, distinguendola dalla naturalizzazione del maggiorenne.
art. 6, comma 2, lett. b), l. 91/1992
pena non inferiore nel suo massimo a tre anni
La norma individua, sulla base della pena edittale massima, fattispecie penali automaticamente ostative alla cittadinanza iure matrimonii; secondo il TAR, tale parametro opera a fortiori anche nella cittadinanza per naturalizzazione, comprimendo il margine di valutazione amministrativa in assenza di riabilitazione.
art. 6, comma 3, l. 91/1992
La riabilitazione rimuove gli effetti ostativi; nella cittadinanza per naturalizzazione determina la riespansione del potere discrezionale amministrativo, senza automatica concessione dello status.
art. 52 Cost.
sacro dovere di difendere la Patria
Richiamato per evidenziare la particolare capacità giuridica e i doveri connessi allo status civitatis.
artt. 2 e 53 Cost.
Richiamati per descrivere i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale gravanti sui cittadini.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato per qualificare l'integrazione e le condizioni personali dello straniero regolarmente soggiornante come requisiti ordinari per l'ingresso e la permanenza, non come speciale benemerenza ai fini della naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato insieme all'art. 4, comma 3, per distinguere le condizioni minime di soggiorno regolare dai requisiti prognostici più rigorosi della cittadinanza.
art. 8 CEDU
Il diniego non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare, anche perché l'interessato può permanere in Italia e ripresentare la domanda in futuro.
art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Richiamato, unitamente all'art. 8 CEDU, per escludere un'interferenza illegittima nella vita privata e familiare conseguente al diniego.
Massime di principio
- La domanda di cittadinanza presentata da uno straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992 dà luogo a un procedimento di naturalizzazione discrezionale; il vincolo adottivo non determina l'acquisizione automatica dello status, diversamente dall'adozione del minore disciplinata dall'art. 3 della stessa legge.
- Nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione l'amministrazione deve formulare una valutazione prognostica complessiva sull'idoneità del richiedente a un stabile inserimento nella comunità nazionale e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, tenendo conto anche della natura, dello stadio e della collocazione temporale dei precedenti penali.
- Le fattispecie penali individuate dall'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992 sulla base di una pena edittale massima non inferiore a tre anni costituiscono, secondo il criterio affermato dal giudice, un parametro di automatica ostatività rilevante anche per la cittadinanza per naturalizzazione, a fortiori rispetto alla cittadinanza iure matrimonii, salvo la riabilitazione prevista dall'art. 6, comma 3.
- Quando il richiedente sia stato condannato per reati rientranti nell'area oggettivamente ostativa e non sia intervenuta riabilitazione prima della conclusione del procedimento, né l'amministrazione né il giudice possono rivalutare discrezionalmente la gravità concreta del fatto, la pena effettivamente applicata o il suo carattere isolato per escluderne l'incidenza preclusiva.
- L'integrazione sociale e professionale, l'occupazione stabile e l'assenza di pericolosità sociale costituiscono condizioni ordinarie e minime della permanenza regolare dello straniero e non rappresentano, di per sé, una speciale benemerenza idonea a neutralizzare un precedente penale significativo ai fini della concessione della cittadinanza.
- Il diniego di cittadinanza per naturalizzazione non preclude la presentazione di una nuova domanda quando siano mutate le condizioni oggettive poste a fondamento del precedente diniego.
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