Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4612/2026 - Napoli, Sezione 8

per lOTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 1189/2025 PUBBL. IL 13/02/2025 - RG 10744/2024, TRIBUNALE DI NAPOLI, (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. DOTT. ROBERTO DE MATTEIS, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202600830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La sentenza non era stata impugnata dall'amministrazione ed era stata attestata come passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché la persistente inerzia amministrativa. Ha chiesto l'adempimento dell'obbligo, il pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché il titolo del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'amministrazione il 14 luglio 2025 ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile e non potendo l'amministrazione trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano costituire legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Le spese sono state poste a carico della parte resistente e liquidate in 500 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso deciso, concorre a fondare l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto per tre anni scolastici.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al decisum, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento di un giudicato che riconosce una prestazione economica fruibile entro un determinato periodo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'erogazione del controvalore pecuniario, oltre agli interessi legali, se il termine temporale è decorso per inerzia imputabile all'amministrazione e l'obbligazione è fungibile.
  • L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per provvedere allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.