Sentenza n. 277/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della nota del Ministero della Transizione Ecologica Prot. 0074623.09-07-2021 avente oggetto “(ID-18) – SIN Pioltello Rodano – Area Olon – Monitoraggio acque sotterranee – relazione ARPA – Anni 2018-2019, trasmessa con nota prot. ARPA_MI.2021.0058760 del 12/04/2021, acquisita al prot. N. 37314/MATTM del 12/04/2021” e trasmessa via PEC il giorno 9.7.2021 (doc. 1); - di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, conseguenti, successivi o comunque connessi a quelli impugnati, e quindi tra l'altro, per quanto occorrer possa, della relazione ARPA – Anni 2018-2019, trasmessa al Ministero con nota prot. ARPA_MI.2021.0058760 del 12/04/2021, allo stato non conosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale recante intimazione di adottare misure di prevenzione della contaminazione delle acque sotterranee e di svolgere ulteriori approfondimenti e attività istruttorie ai sensi dell'art. 245 d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava la nota ministeriale del 9 luglio 2021, adottata sulla base di una relazione di ARPA Lombardia relativa al monitoraggio delle acque sotterranee nell'area Olon del SIN Pioltello-Rodano. Con il primo motivo contestava il recepimento acritico delle risultanze ARPA e deduceva l'assenza dei presupposti per l'adozione di misure di prevenzione, non emergendo una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente né un rischio di aggravamento della contaminazione, anche alla luce del miglioramento della qualità della falda superficiale. Con il secondo motivo contestava l'idoneità tecnica della relazione ARPA a giustificare il provvedimento, rilevando che nell'area Olon non sarebbero state individuate sorgenti di contaminazione, collocate invece all'esterno del SIN. Con il terzo motivo deduceva la genericità delle prescrizioni, tali da non consentire di individuare concretamente le misure da adottare. Con il quarto motivo lamentava difetto di istruttoria, per la mancata considerazione dei monitoraggi più recenti, della natura storica della contaminazione, dell'assenza di una minaccia imminente, dell'assenza di imputabilità soggettiva della contaminazione e dell'asserita impossibilità tecnica di attuare misure di prevenzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile senza esaminare nel merito i motivi di legittimità. Nelle more del giudizio, il Ministero ha adottato una nuova determinazione il 9 settembre 2025, fondata su una nuova relazione ARPA del 7 agosto 2025, su pareri di ISPRA, ATS e INAIL e sugli esiti delle campagne di monitoraggio, inclusa quella del 2 dicembre 2024. La nuova determinazione ha ridefinito in modo omnicomprensivo l'assetto degli interessi, superando e assorbendo il provvedimento del 9 luglio 2021 e sancendone la cessazione dell'efficacia. Il provvedimento originario, inoltre, non era stato eseguito dalla società e l'Amministrazione non aveva successivamente richiesto adempimenti in relazione ad esso. Ne è derivata la perdita di ogni residua attitudine lesiva e di ogni utilità della domanda di annullamento, con conseguente venir meno dell'interesse a ricorrere. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 245 d.lgs. 152/2006
- di avviare misure di prevenzione sia della falda superficiale che di quella profonda, ai sensi dell’Art. 245 del d.lgs 152/2006
La disposizione costituisce il fondamento delle richieste ministeriali di adozione di misure di prevenzione e di svolgimento di approfondimenti sulla contaminazione della falda; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
un provvedimento idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza
Il ricorso è improcedibile quando, nelle more del giudizio, un nuovo provvedimento ridefinisce l'assetto degli interessi, supera l'atto impugnato e rende definitivamente inutile la pronuncia richiesta, anche senza soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente.
Massime di principio
- La domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che ridefinisce integralmente l'assetto degli interessi, supera e assorbe l'atto impugnato e ne elimina ogni residua efficacia lesiva, anche se il nuovo atto non ha effetto satisfattivo per il ricorrente.
- La perdita di efficacia e di attitudine lesiva dell'atto impugnato può risultare sia dall'adozione di una nuova determinazione omnicomprensiva, sia dal comportamento successivo delle parti, qualora l'atto originario non sia stato eseguito e l'amministrazione non ne abbia più richiesto l'adempimento.
- La sopravvenienza di un nuovo provvedimento fondato su aggiornate risultanze tecniche e istruttorie rende inutile la sentenza sull'atto originario quando non residui un'utilità concreta e attuale della sua eventuale caducazione.
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