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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale, rilasciato il 2 gennaio 2024 su richiesta di un datore di lavoro. La revoca era stata disposta dalla Prefettura dopo il parere negativo della Questura, secondo cui il datore di lavoro, al momento della presentazione dell’istanza, risultava lavoratore dipendente e non possedeva quindi i requisiti per procedere all’assunzione dello straniero. Il primo motivo denunciava eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento del presupposto di fatto: il ricorrente sosteneva che il rapporto di lavoro subordinato del datore fosse cessato il 3 settembre 2024 per licenziamento e che questi avesse ricevuto una somma in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. Il secondo motivo deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per omessa applicazione delle circolari ministeriali n. 2570/2006 e n. 3836/2007, sostenendo che l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno, imputabile al datore e riconducibile a forza maggiore, avrebbe consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il terzo motivo denunciava disparità di trattamento, in quanto allo stesso datore erano stati rilasciati nulla osta per altri quattro lavoratori.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto comprovato dalla documentazione e non contestato dal ricorrente che il datore di lavoro fosse assunto alle dipendenze di un’altra società già al momento della presentazione dell’istanza, il 27 marzo 2023; pertanto, egli non possedeva i requisiti per la stipula del contratto di soggiorno e l’amministrazione ha correttamente fondato la revoca sul parere negativo della Questura. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che la mancata conclusione del rapporto di lavoro potesse fondare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale permesso presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; non si applica invece quando il contratto di lavoro non sia mai stato concluso, anche se la mancata sottoscrizione dipende da circostanze estranee alla volontà dello straniero. In tale situazione la conseguenza è la revoca del nulla osta, non il rilascio del permesso per attesa occupazione. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso la disparità di trattamento, rilevando che anche gli altri nulla osta rilasciati su richiesta del medesimo datore erano suscettibili di revoca ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, e che ulteriori nulla osta erano stati effettivamente revocati per le medesime ragioni. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della normativa.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è riferito all’interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non spetta quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concluso.

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    I nulla osta già rilasciati possono essere revocati quando emergano ragioni che dimostrino l’assenza dei requisiti per l’instaurazione del rapporto di lavoro.

  • circolare ministeriale n. 2570/2006

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno per causa di forza maggiore consentirebbe il rilascio del permesso per attesa occupazione; tesi non condivisa dal TAR.

  • circolare ministeriale n. 3836/2007

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l’applicabilità del permesso per attesa occupazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per causa di forza maggiore; il TAR ne ha escluso l’applicazione al caso di rapporto mai instaurato.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato o stagionale è legittima quando, anche mediante accertamenti successivi al rilascio, emerga che il datore di lavoro non possedeva già al momento della domanda i requisiti necessari per procedere all’assunzione dello straniero.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è riconoscibile quando il contratto di lavoro non sia mai stato concluso, anche se la mancata conclusione dipende da circostanze estranee alla volontà dello straniero.
  • Non sussiste disparità di trattamento tra un nulla osta revocato e altri nulla osta precedentemente rilasciati al medesimo datore quando anche questi ultimi siano giuridicamente suscettibili di revoca per la medesima carenza dei requisiti, o siano stati successivamente revocati per identiche ragioni.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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