Sentenza n. 31/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 539/2025 del Tribunale Di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 5988/2024), pubblicata in data 25.02.2025, notificata il 12.03.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 14.752,36.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, recante condanna del Ministero al pagamento di euro 14.752,36 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, notificata al Ministero e rimasta inizialmente ineseguita. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non ha invece richiesto le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito il pagamento dovuto. Il ricorrente ha quindi insistito soltanto per la condanna alle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale, evidenziando che l'adempimento era intervenuto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza, nel corso del giudizio, alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato né l'originaria inerzia né il fatto che il pagamento fosse stato eseguito soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso; ha quindi applicato il principio di non contestazione desunto dall'art. 115, primo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a. In via virtuale, sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'ottemperanza: giudicato della sentenza civile, notifica al Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari, con riduzione dei parametri per la semplicità e serialità dell'attività difensiva e per l'esito estintivo del giudizio. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando il carattere seriale delle inottemperanze ministeriali relative a condanne per abusiva reiterazione di contratti a termine.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio alle norme del codice di procedura civile, in particolare ai fini dell'applicazione del principio di non contestazione.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Il principio di non contestazione è stato applicato alla mancata contestazione, da parte del Ministero, dell'originaria inerzia e del pagamento intervenuto soltanto dopo l'avvio del giudizio.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese, ridotti in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito della controversia.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue spontaneamente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda principale diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, ma l'amministrazione può essere condannata alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell'amministrazione costituita può consentire di ritenere provata l'originaria inerzia e il nesso temporale tra la notifica del ricorso e l'adempimento, in applicazione del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. tramite il rinvio dell'art. 39 c.p.a.
- Ai fini dell'esperimento del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- L'adempimento intervenuto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso non esclude, di per sé, la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali, anche quando la controversia si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La protratta inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di giudicati, specie nell'ambito di un contenzioso seriale, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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