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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2154/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Croce Pierluigi (imputato e parte civile) avverso la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva condannato e aveva rigettato la domanda di risarcimento contro Persia Bruno. Il Tribunale aveva ritenuto che l'atto di appello non contenesse la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dalla riforma cd. Cartabia) e ne aveva dichiarato l'inammissibilità. Il ricorrente ha dedotto: 1) che era stata conferita procura speciale al difensore prima dell'entrata in vigore della riforma, con dati idonei a individuare domicilio; 2) che, in ogni caso, essendo costituito parte civile, ai sensi dell'art. 100, comma 5, c.p.p. il suo domicilio proces­suale è presso il difensore, per cui l'onere dell'art. 581, comma 1-ter non può essere imposto alla parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (i) l'indicazione dell'elezione di domicilio operata dal difensore nell'atto di impugnazione (richiamo esplicito all'elezione di domicilio) e la circostanza che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza era effettivamente pervenuta dimostrano l'adempimento della finalità della norma e, in base all'orientamento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n.15/2024), il richiamo specifico a una precedente elezione/dichiarazione nel fascicolo è sufficiente; pertanto l'omissione formale non poteva giustificare l'inammissibilità. (ii) Quanto alla qualità di parte civile, la Corte ha escluso che l'art. 581, comma 1-ter, debba trovare applicazione alle parti civili, al responsabile civile e al civilmente obbligato alla pena pecuniaria, stante il principio che il domicilio processuale di tali soggetti è quello del difensore (art.100 c.p.p. e art.154 c.p.p.), e che imporre l'ulteriore deposito sarebbe un formalismo lesivo dell'accesso alla giustizia. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello (e il ricorso accolto).

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Norma introdotta dalla riforma Cartabia che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto di appello ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la Corte interpreta la disposizione in modo funzionale alla finalità di agevolare le notifiche e ritiene che un richiamo esplicito ad una precedente elezione/dichiarazione nel fascicolo possa soddisfarne gli effetti quando renda immediatamente individuabile il domicilio.

  • art. 33, lett. d), d.lgs. n.150/2022

    Dispositivo che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la Corte ne prende atto come fonte della nuova previsione procedurale ma valuta la sua interpretazione conforme alle finalità dichiarate dalla norma.

  • Legge 9 agosto 2024, n.114 (abrogazione)

    L'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter opera con efficacia temporale e limita l'applicazione della disposizione alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; la Corte ne tiene conto nell'applicazione ratione temporis.

  • art. 100, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, per ogni effetto processuale, il domicilio della parte civile si intende eletto presso il difensore; la Corte lo usa per escludere l'applicazione dell'onere di cui all'art. 581, comma 1-ter alle parti civili.

  • art. 154, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che le notificazioni alla parte civile e ai soggetti civilmente coinvolti debbano essere eseguite presso il difensore; rafforza l'argomento secondo cui l'obbligo dell'art. 581, comma 1-ter sarebbe superfluo per le parti civili.

  • art. 157 e ss., cod. proc. pen.

    Richiamati a confronto per evidenziare la diversa disciplina dell'imputato (che ha obblighi di dichiarazione/elezione di domicilio) rispetto alla parte civile; la Corte li usa per distinguere i diversi profili soggettivi.

  • Sezioni Unite, informazione provvisoria n. 15/2024

    "la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione"

    Orientamento interpretativo che ammette la conformità formale dell'atto di impugnazione quando esso richiami in modo chiaro e specifico una precedente elezione/dichiarazione, consentendo la notifica.

  • art. 6 CEDU (principio del fair trial)

    Richiamato per sottolineare il divieto di formalismi eccessivi che possano ostacolare l'accesso al giudizio di secondo grado; la Corte usa il principio per orientare un'interpretazione sostanziale delle norme procedurali.

Massime di principio

  • Il richiamo esplicito e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio depositata nel fascicolo è, di regola, idoneo a soddisfare la finalità dell'art. 581, comma 1-ter, quando consente l'immediata individuazione del luogo di notifica.
  • Se la notifica del decreto di fissazione dell'udienza è effettivamente giunta a destinazione e la parte è stata a conoscenza della fissazione, il giudice non può dichiarare l'appello inammissibile per una omissione formale non rilevata prima della celebrazione del giudizio.
  • La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato alla pena pecuniaria, avendo domicilio processuale presso il difensore (art.100 e art.154 c.p.p.), non sono soggetti all'obbligo di deposito ex art. 581, comma 1-ter, quando tale obbligo risulti meramente formale e inutile rispetto alle notifiche al difensore.
  • Il giudice deve privilegiare un'interpretazione sostanziale e non meramente formalistica delle norme di rito, per evitare sanzioni drastiche (inammissibilità) che impediscano l'accesso al grado successivo del giudizio.
  • Procure conferite prima dell'entrata in vigore di una riforma possono essere valutate in termini di conservazione degli effetti, specialmente se contengono dati utili per la notificazione; la correttezza della notifica e l'effettivo esito comunicativo sono elementi rilevanti.
  • Il controllo di cassazione sulle questioni processuali può prescindere dalla motivazione del giudice di merito e procedere ad esame di merito degli atti per verificare la correttezza in diritto delle decisioni di rito.

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