Cassazione Penale, Sentenza n. 32277/2025 del 30/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inefficace la precedente concessione dell'affidamento al servizio sociale da eseguirsi in Romania (Braila). La Procura aveva comunicato il ritiro del certificato previsto dall'art. 6 della Decisione Quadro 2008/947/GAI per incompatibilità tra alcune prescrizioni imposte (divieto di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti, divieto di detenere armi, obbligo di permanenza notturna dalle ore 21.00 alle ore 7.00) e la legislazione rumena. Il Tribunale, non avendo il condannato domicilio in Italia e non essendo il ricorrente presente per valutare un domicilio nazionale, ha disposto l'esecuzione in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e aspecifico, ritenendo che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la decisione sulla base del ritiro del certificato ex art. 6 della Decisione Quadro e dell'assenza di un domicilio in Italia. La sentenza osserva che, in astratto, resta possibile una nuova richiesta per eseguire la misura in Romania qualora venga fornita idonea documentazione che consenta la compatibilità delle prescrizioni, ma allo stato l'ordinanza impugnata è confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decisione Quadro 2008/947/GAI del 27/11/2008
L'art. 6 disciplina il rilascio del certificato necessario per l'esecuzione di misure alternative in altro Stato membro; il ritiro del certificato per incompatibilità tra prescrizioni imposte e la legislazione dello Stato di esecuzione rende impossibile procedere all'esecuzione della misura all'estero fino a nuova compatibilità e documentazione idonea
Massime di principio
- Per eseguire una misura alternativa alla detenzione in un altro Stato membro è necessario un certificato valido ai sensi della Decisione Quadro 2008/947/GAI; se il certificato viene ritirato per incompatibilità normativa, l'esecuzione all'estero non può proseguire.
- Il Tribunale dell'esecuzione può disporre l'esecuzione della pena in regime detentivo se manca la possibilità concreta di svolgere la misura alternativa all'estero e se il condannato non ha un domicilio nel territorio nazionale o non è presente per individuare un domicilio.
- Il ricorrente deve contestare in modo specifico e motivato la ratio della decisione impugnata; censure generiche o aspecifiche sono frequentemente dichiarate inammissibili dalla Corte di Cassazione.
- Resta aperta la possibilità di una nuova richiesta per eseguire la misura nello Stato di esecuzione qualora venga prodotta documentazione che dimostri la riconciliazione delle prescrizioni con la normativa dello Stato ospitante.
- La presenza personale del condannato e/o l'indicazione di un domicilio in Italia possono essere decisive per consentire l'esecuzione della misura alternativa sul territorio nazionale come alternativa al ritorno in carcere.
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