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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28415/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un fondo confinante con un terreno coltivato direttamente dai ricorrenti, i quali hanno agito per ottenere la declaratoria di nullità della compravendita per asserita violazione del diritto di prelazione agraria, deducendo la mancata denuntiatio da parte dei venditori e l'interesse all'acquisto del fondo per ampliare la propria azienda agricola familiare. I convenuti hanno contestato la domanda sostenendo, da un lato, la destinazione urbanistica edificatoria del terreno e, dall'altro, la mancanza della qualità di coltivatori diretti e dei presupposti soggettivi e oggettivi della prelazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, che: 1) la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni delle istanze istruttorie già formulate in primo grado non comporterebbe rinuncia né decadenza, sicché la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non riproponibili tali richieste; 2) in tema di riscatto agrario, l'attore non avrebbe l'onere di allegare e provare i fatti negativi previsti dalla normativa speciale, in particolare la mancata vendita di altri terreni nel biennio precedente, potendo tale requisito essere provato o contestato diversamente, e comunque la prova negativa non graverebbe integralmente sulla parte che esercita il diritto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui la parte che veda rigettate in primo grado le proprie richieste istruttorie deve reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni; in difetto, tali richieste si intendono rinunciate e non sono riproponibili in appello. Ha quindi escluso che il mancato richiamo generico alle conclusioni precedenti sia sufficiente a preservare le istanze istruttorie. Sul secondo motivo ha affermato che la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e del correlato riscatto agrario, sicché la prova di tale presupposto spetta a chi esercita il diritto e può essere fornita con ogni mezzo, anche testimoniale e documentale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 189 c.p.c.

    La Corte richiama la norma nel contesto della precisazione delle conclusioni e dell'onere di reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado; la mancata riproposizione equivale a rinuncia.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma di riferimento per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360-bis c.p.c.

    È richiamato quale filtro di inammissibilità del primo motivo, per la presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione della prova e l'onere di allegazione/prova; la Corte lo reputa non violato alla luce del corretto riparto probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'onere della prova della condizione costitutiva del diritto di prelazione/riscatto grava su chi lo esercita.

  • art. 8 L. n. 590/1965

    È la norma sostanziale che disciplina il diritto di prelazione e riscatto agrario del coltivatore diretto confinante; la Corte ne conferma i presupposti costitutivi e il relativo onere probatorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per escludere che l'onere di reiterazione delle istanze istruttorie comprima il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare la compatibilità della regola processuale con il giusto processo e il contraddittorio.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato per escludere conflitti con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

  • art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato per ribadire che eventuali limitazioni ai diritti fondamentali devono essere previste dalla legge e proporzionate; la regola processuale applicata è ritenuta compatibile.

  • artt. 2 e 6 Trattato di Lisbona

    Richiamati dalla parte ricorrente, ma la Corte esclude ogni contrasto della disciplina processuale applicata con tali parametri.

Massime di principio

  • La parte che abbia visto respingere in primo grado le proprie richieste istruttorie deve reiterarle espressamente all'udienza di precisazione delle conclusioni; in difetto, le istanze si intendono rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
  • Un generico rinvio alle conclusioni o agli atti precedenti non basta a preservare le richieste istruttorie: è necessaria una riproposizione chiara e attuale, funzionale a delimitare il thema decidendum e il contraddittorio.
  • Nel diritto di prelazione e riscatto agrario, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce un presupposto costitutivo del diritto, la cui prova grava su chi lo esercita.
  • Il fatto che il presupposto sia formulato in termini negativi non esonera la parte dall'onere probatorio: la dimostrazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo, inclusi documenti, certificazioni, visure, testimonianze e presunzioni.
  • Le regole processuali che impongono la riproposizione tempestiva delle istanze e il corretto assolvimento dell'onere della prova sono compatibili con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio.
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  • La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui la parte che veda rigettate in primo grado le proprie richieste istruttorie deve reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni; in difetto, tali richieste si intendono rinunciate e non sono riproponibili in appello. Ha quindi escluso che il mancato richiamo generico alle conclusioni precedenti sia sufficiente a preservare le istanze istruttorie. Sul secondo motivo ha affermato che la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e del correlato riscatto agrario, sicché la prova di tale presupposto spetta a chi esercita il diritto e può essere fornita con ogni mezzo, anche testimoniale e documentale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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