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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27858/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'8 gennaio 2026. I motivi dedotti riguardano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. La Corte d'appello aveva negato le attenuanti generiche valorizzando la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione, e aveva ritenuto congrua la pena in ragione della gravità del fatto e della capacità criminale dell'imputato. Nel ricorso non sono indicati il titolo di reato né altri dati fattuali ulteriori oltre al tema della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentito il primo motivo perché la motivazione di diniego delle attenuanti generiche era sufficiente, essendo fondata su elementi ritenuti decisivi e non essendo necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti. Ha ritenuto non consentito anche il secondo motivo, perché volto a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, già sorretta da motivazione non illogica né arbitraria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi decisivi o comunque rilevanti posti a base della valutazione negativa; non è necessario dare conto di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.

  • art. 133 c.p.

    Nella determinazione della pena il richiamo al criterio di adeguatezza può essere sufficiente, poiché gli elementi di commisurazione della pena sono impliciti nella valutazione complessiva; una motivazione più intensa è richiesta solo se la pena si discosta significativamente dal minimo edittale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare il diniego delle attenuanti generiche quando la sentenza di merito abbia motivato in modo essenziale ma coerente richiamando elementi decisivi, come precedenti penali e assenza di fattori favorevoli.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni circostanza allegata dalle parti: è sufficiente una motivazione che si concentri sugli elementi ritenuti realmente determinanti per il diniego delle attenuanti.
  • La censura sulla quantificazione della pena non è ammissibile in cassazione se mira a ottenere una nuova valutazione del merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio, in presenza di motivazione non manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena è il frutto di una valutazione complessiva e non di un esame atomistico dei singoli criteri legali; la motivazione può essere sintetica quando la pena si colloca in un range non marcatamente distante dal minimo edittale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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