Sentenza n. 449/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della SENTENZA N. 771/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 5390/2024, DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 21.03.2025, NOTIFICATA IL 26.03.2025 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DI IMPORTO PARI AD EURO 1.001,04.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la retribuzione professionale docente pari a € 1.001,04, oltre agli accessori dovuti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle € 1.001,04 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza civile era stata attestata conforme all'originale e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni. Il Ministero si è costituito producendo una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte secondo cui la sentenza era stata inviata per l'esecuzione, senza però documentare l'avvenuto pagamento. L'Amministrazione non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico incaricato di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando il carattere seriale dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di analoghe condanne relative alla retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., nel cui rispetto è stata attestata la conformità della sentenza civile.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ritiene tale termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
art. 55 d.m. n. 55/2014
I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, è necessario che il titolo sia stato regolarmente notificato all'amministrazione e che sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; tale termine si applica anche all'azione di ottemperanza.
- La mera attestazione dell'amministrazione di avere trasmesso la sentenza agli uffici competenti per l'esecuzione non dimostra l'adempimento del giudicato quando non sia accompagnata dalla prova dell'effettivo pagamento delle somme dovute.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La nomina di un dipendente pubblico quale commissario ad acta per attività connesse ai suoi compiti istituzionali non comporta il riconoscimento di un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.
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