Sentenza n. 3148/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia, presentata dalla ricorrente in data 25.09.2025 e trasmessa in data 13.10.2025, volta ad ottenere la revisione del provvedimento interdittivo e il rilascio della liberatoria antimafia; nonché per l'ordine all'Amministrazione di provvedere sull'istanza medesima nel termine di trenta giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia e di revisione del provvedimento interdittivo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso avverso il silenzio della Prefettura di Caserta sull'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia, presentata il 25 settembre 2025 e trasmessa il 13 ottobre 2025, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'Amministrazione di provvedere entro trenta giorni. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rappresentato di avere definito la posizione della società con esito liberatorio. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alle spese, in ragione del ritardo nella definizione dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la società ha conseguito l'utilità sostanziale perseguita con il ricorso, ossia la definizione dell'istanza con esito liberatorio. Ha tuttavia posto le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione ha definito la pratica oltre il termine di legge e soltanto dopo la proposizione e notificazione del ricorso, avvenuta il 21 gennaio 2026; inoltre, l'istanza era stata sottoposta al Gruppo Interforze Antimafia il 12 febbraio 2026. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e degli enti privati menzionati nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La definizione dell'istanza amministrativa con esito pienamente favorevole al ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio sul silenzio, determina la cessazione della materia del contendere per il conseguimento dell'utilità sostanziale perseguita, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, quando il provvedimento satisfattivo sia stato adottato tardivamente e soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio.
- Ai fini della soccombenza virtuale rileva il comportamento processuale e sostanziale dell'Amministrazione, in particolare la definizione della pratica oltre il termine di legge e successivamente alla notificazione del ricorso.
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