Cassazione Penale, Sentenza n. 854/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) per guida in stato di ebbrezza con tre motivi: 1) omissione della riduzione fino a un terzo della durata della sospensione della patente prevista dall'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992 in caso di rito sullo scrutinio del dispositivo; 2) mancata sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) fino all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, così vanificando l'effetto estintivo della pena in caso di esito positivo; 3) errore materiale nel dispositivo, che indica come ente per lo svolgimento del lavoro la "Cooperativa A.LA.T.HA. onlus" anziché la "Cooperativa Sociale Educativa Paideia Onlus" come concordato e motivato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha rigettato il primo motivo riguardante la riduzione fino a un terzo della sospensione della patente (confermando l'orientamento secondo cui quella riduzione si applica solo al patteggiamento per omicidio colposo stradale e non al reato di guida in stato di ebbrezza); ha invece accolto il secondo motivo disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria e ha ordinato che la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) sia sospesa fino all'esito dei lavori di pubblica utilità; ha inoltre accolto il terzo motivo correggendo l'errore materiale del dispositivo sostituendo la denominazione dell'ente con la corretta "Cooperativa Sociale Educativa Paideia Onlus". Per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
La Corte interpreta che la riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, prevista da tale comma, è limitata al solo caso di patteggiamento per omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale e non si applica al reato di guida in stato di ebbrezza.
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
Il comma impone che, in caso di sostituzione di pena con lavoro di pubblica utilità, il giudice debba sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino all'esito dello svolgimento del lavoro, perché solo in tal modo è possibile ripristinare la sanzione in caso di inadempimento e certificare l'effetto estintivo alla fine del percorso.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma richiamata in occasione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha esaminato gli effetti di tale rito in relazione alle sanzioni amministrative accessorie.
art. 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione di errori materiali nel dispositivo della sentenza; la Corte lo ha utilizzato per rettificare la denominazione dell'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità.
Massime di principio
- La riduzione fino a un terzo della sanzione accessoria prevista dall'art. 222, comma 2-bis, c.d.s. per il patteggiamento è da interpretare restrittivamente: si applica al patteggiamento per omicidio colposo stradale e non automaticamente ai patteggiamenti per altri reati stradali come la guida in stato di ebbrezza.
- Quando la pena detentiva o pecuniaria viene sostituita con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) fino al completamento del lavoro e all'esito del relativo procedimento certificativo, per evitare che l'esecuzione immediata dell'accessorio renda inefficace la misura sostitutiva.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente alle censure fondate e disporre direttamente la sospensione dell'accessorio quando ciò sia imposto dalla corretta interpretazione normativa; le altre censure possono essere rigettate se non fondate.
- Gli errori materiali nel dispositivo della sentenza (ad es. denominazione dell'ente incaricato del lavoro di pubblica utilità) possono essere corretti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 130 c.p.p., se la correzione è evidente e confermata dagli atti.
- In sede di patteggiamento è importante verificare distintamente gli effetti penali e amministrativi delle decisioni: alcune riduzioni o benefici previsti per specifiche fattispecie non si estendono automaticamente ad altri reati, pertanto la consulenza difensiva dovrebbe prevedere il controllo delle conseguenze amministrative (come la durata della sospensione della patente) prima dell'accordo.
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