Sentenza n. 392/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza n. 232 del 23.03.2021, emanata dal Comune di Bagnara Calabra, notificata in pari data, con protocollo di uscita n. 9630 del 23.03.2021; - di ogni atto presupposto e conseguente allo stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rettifica di un precedente ordine di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, concessionaria dal 29 novembre 2019 di una porzione di area demaniale marittima nel porto comunale, ha impugnato l'ordinanza n. 232 del 23 marzo 2021, con cui il Sindaco aveva rettificato per errore materiale la precedente ordinanza n. 227 del 18 marzo 2021, eliminando dal novero dei destinatari i proprietari delle imbarcazioni e mantenendo l'ordine di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi nei confronti degli amministratori e legali rappresentanti dei concessionari, inclusa la ricorrente. Sono stati dedotti violazione dell'art. 192, comma 4, d.lgs. 152/2006, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, insufficienza della motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. È stata inoltre proposta domanda di accertamento della responsabilità del Comune e delle precedenti concessionarie per il danno corrispondente alle spese sostenute per la bonifica. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse, per mancata impugnazione dell'ordinanza n. 227, atto presupposto e immediatamente lesivo, nonché l'improcedibilità per avere la ricorrente dato volontaria esecuzione all'ordine e, quanto alla domanda risarcitoria, la carenza di giurisdizione amministrativa e comunque l'infondatezza della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento dell'ordinanza n. 232. Il provvedimento impugnato si limitava infatti a restringere la platea dei destinatari dell'ordinanza n. 227, escludendo i proprietari delle imbarcazioni, e aveva natura meramente confermativa rispetto all'ordine di rimozione già rivolto alla ricorrente. La lesione della sfera giuridica della società derivava dall'ordinanza n. 227, notificata e non impugnata, ormai consolidatasi; dall'eventuale annullamento della rettifica la ricorrente non avrebbe quindi conseguito alcun vantaggio. La domanda risarcitoria è stata rigettata. Il giudice ha ritenuto applicabile la giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 30 c.p.a., ma ha escluso la risarcibilità dei danni collegati all'ordinanza n. 232, in quanto atto meramente confermativo non lesivo. Qualora i danni fossero stati riferiti all'ordinanza n. 227, la domanda sarebbe stata comunque da rigettare, ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., per mancata impugnazione dell'atto e per l'estrema genericità della richiesta, in particolare quanto alla quantificazione del danno. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente.
art. 191 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa dell'ordine di rimozione dei rifiuti.
art. 192, comma 4, d.lgs. 152/2006
Indicato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'ordinanza impugnata, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato per escludere la risarcibilità dei danni riferiti a un esercizio del potere amministrativo rimasto incontestato mediante mancata impugnazione dell'atto lesivo.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Richiamato unitamente al comma 2 con riferimento alla domanda risarcitoria collegata all'ordinanza n. 227 non impugnata.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Richiamato per escludere il risarcimento connesso a un atto meramente confermativo e non lesivo della posizione della ricorrente.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto meramente confermativo è inammissibile per carenza di interesse quando la lesione della posizione giuridica deriva da un precedente provvedimento immediatamente lesivo, non impugnato e ormai consolidato.
- La rettifica che si limita a restringere il novero dei destinatari di un precedente ordine, senza modificare l'obbligo già imposto al ricorrente, non riapre i termini né rende nuovamente contestabile il provvedimento originario.
- Non sussiste un interesse concreto all'annullamento di un atto quando dalla sua rimozione il ricorrente non potrebbe conseguire alcun vantaggio, perché l'obbligo lesivo permane in forza di un precedente atto non impugnato.
- La domanda risarcitoria collegata a un atto meramente confermativo e non lesivo deve essere respinta; se il danno viene invece riferito al precedente atto lesivo non impugnato, la pretesa non può comunque essere accolta in assenza di una specifica allegazione e quantificazione del pregiudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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