Sentenza n. 9369/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto Reg. decreti R. 0000258.06.11.2025 emesso congiuntamente dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative – Direzione Generale per la Casa e la Riqualificazione Urbana, e dal Coordinatore dell’Unità di Missione per l’Attuazione del PNRR, del 6 novembre 2025, trasmesso al Comune ricorrente con nota emessa dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 novembre 2025 Registro Ufficiale U. 0015425.07.11.2025 - avente ad oggetto: “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – PINQuA. - Comune di Reggio Calabria - Proposta ID 339. Convenzione prot. n. 3035 del 03/03/2022. - Revoca del finanziamento. Trasmissione decreto direttoriale n. 258 del 6 novembre 2025.”, a mezzo p.e.c. del 07.11.2025”, acquisito dal Comune in data 10 novembre 2025 con protocollo n 271689; - del decreto Reg. decreti R. 0000260.06.11.2025 emesso congiuntamente dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative – Direzione Generale per la Casa e la Riqualificazione Urbana, e dal Coordinatore dell’Unità di Missione per l’Attuazione del PNRR, del 6 novembre 2025, trasmesso all’Ente con nota emessa dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 novembre 2025 Registro Ufficiale U. 0015426.07.11.2025 - avente ad oggetto: “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – PINQuA. - Comune di Reggio Calabria - Proposta ID 496. Convenzione prot. n. 3037 del 03/03/2022. - Revoca del finanziamento. Trasmissione decreto direttoriale n. 260 del 6 novembre 2025.”, a mezzo p.e.c. del 07.11.2025”, acquisito dal Comune in data 10 novembre 2025 con protocollo n. 271747.E; nonché dei relativi atti prodromici: - nota prodromica all’avvio del procedimento di revoca del finanziamento emessa dal Direttore Generale del MIT, Registro Ufficiale U. 0009187.09.07.2025 – acquisita dal Comune in data 11 luglio 2025 con protocollo n. 170981; - nota di avvio del procedimento di revoca del finanziamento PNRR di euro 14.998.599,50 attribuito al CUP H39J19000990001 dell’ID PINQUA 399, di cui alla Convenzione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Soggetto attuatore prot. n. 3035 del 3 marzo 2022 approvata con D.D. n. 4763 del 30 marzo 2022, e del finanziamento PNRR di euro 15.000.000,00 attribuito al CUP H39J18000210001 dell’ID PINQUA 496 di cui alla Convenzione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Soggetto attuatore prot. n. 3037 del 3 marzo 2022 approvata con D.D. n. 4776 del 30 marzo 2022; emessa dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Registro Ufficiale U. 00011086.11.08.2025- acquisita dal Comune in data 12 agosto 2025 con protocollo n. 195422; - di ogni altro atto, connesso, prodromico e/o consequenziale, a quelli impugnati, anche non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali di revoca parziale dei finanziamenti PNRR assegnati per due interventi PINQuA, relativi ai lotti ritenuti non realizzabili entro la scadenza del programma, nonché gli atti prodromici di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione titolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato i decreti con cui il MIT ha disposto la revoca parziale di finanziamenti PNRR destinati a due interventi PINQuA, per complessivi importi inizialmente assegnati pari a euro 14.998.599,50 e euro 15.000.000,00. La revoca ha riguardato, per il primo intervento, il lotto A, stimato in euro 4.999.533,17, e, per il secondo, i lotti A e C, stimati in euro 10.000.000,00. Il Comune ha dedotto: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente, perplessa, illogica e stereotipata, irragionevolezza, sproporzione ed errore sui presupposti, nonché violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 e del giusto procedimento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, dell’art. 4, comma 2, d.m. 495/1994 e dell’art. 139 d.lgs. 42/2004, per asserita insussistenza dei presupposti della revoca, superamento dei termini dell’autotutela e compressione della partecipazione; 3) violazione della legge e delle convenzioni, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e arbitrarietà nella determinazione della quota revocata, violazione dell’affidamento e illegittimo incameramento di fondi già anticipati. Il Comune sosteneva che, prima dell’avvio del procedimento, fosse stata avviata l’esecuzione in via d’urgenza di alcuni lotti e che per il lotto C del secondo intervento fosse in corso la sottoscrizione dell’ordine di attivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla partecipazione procedimentale, rilevando una sequenza istruttoria articolata e partecipata: monitoraggi sulla piattaforma ReGiS, richieste di chiarimenti e documentazione, interlocuzioni, comunicazione prodromica e formale avvio del procedimento, cui il Comune aveva risposto con memorie e documenti. Ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché i decreti erano fondati sui cronoprogrammi trasmessi dallo stesso Comune, sui dati di monitoraggio, sull’assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti e di evidenze contrattuali coerenti e sugli slittamenti delle fasi lavorative, elementi ritenuti idonei a evidenziare la ragionevole impossibilità di completare i lotti entro la scadenza allora prevista del 31 marzo 2026. Quanto al potere esercitato, il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina speciale PNRR prevista dall’art. 12, comma 1, lett. b), delle convenzioni e dall’art. 8 d.l. 77/2021, nonché dal Sistema di gestione e controllo PNRR del MIT. La revoca non è stata ricondotta esclusivamente ai paradigmi dell’autotutela generale degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, poiché le convenzioni consentivano la riduzione o revoca del contributo in caso di scostamenti e disallineamenti tali da compromettere il raggiungimento di milestone e target. Il MIT è stato ritenuto legittimato, e anzi tenuto, ad adottare misure di prevenzione e correzione quando gli elementi acquisiti non garantiscano, anche prospetticamente, il conseguimento degli obiettivi e la corretta gestione delle risorse europee. È stata inoltre ritenuta legittima la revoca mirata ai soli lotti privi di evidenze contrattuali idonee o di cronoprogrammi compatibili con la scadenza. La quantificazione provvisoria e prudenziale della quota revocata, effettuata in attesa del quadro economico dettagliato richiesto al Comune, non è stata considerata idonea a invalidare la determinazione sostanziale. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura pubblica delle parti.
Norme richiamate
commi 437-443 l. 160/2019
Il PINQuA è stato istituito per ridurre il disagio abitativo e riqualificare alloggi e spazi pubblici.
artt. 20, 22 e 24 Regolamento (UE) 2021/241
Il finanziamento del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza è subordinato alla verifica del conseguimento di milestone e target; il mancato o incompleto conseguimento può impedire il pagamento della relativa rata.
art. 2, comma 3, d.l. 19/2024, convertito dalla l. 56/2024
Disciplina la responsabilità dell’amministrazione centrale titolare dell’intervento e del soggetto attuatore rispetto al conseguimento degli obiettivi PNRR.
art. 8 d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021
Attribuisce all’amministrazione centrale titolare, anche tramite l’Unità di missione, funzioni di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché il compito di adottare le misure necessarie per assicurare il conseguimento di milestone e target, comprese misure correttive e revoche.
art. 12, comma 1, lett. b), Convenzioni MIT-Comune
Qualora l'attuazione della proposta dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti, dalle finalità e dagli obblighi sanciti e prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile alla presente Convenzione e dal PNRR, ovvero, qualora si individuino eventuali scostamenti e disallineamenti rispetto a quanto programmato, l’Amministrazione responsabile titolare dell’intervento PNRR valuta, congiuntamente con il Servizio Centrale per il PNRR, la portata e la natura delle variazioni e il loro impatto su elementi sostanziali della proposta (come i tempi di realizzazione, i costi stimati, gli indicatori di realizzazione) ed adotta tutte le iniziative necessarie a correggere e sanzionare le irregolarità, ovvero avvia le più opportune forme di riduzione o revoca dei contributi, come previsto dall’art. 8 del DL 77/2021.
La convenzione costituisce una disciplina speciale che consente la riduzione o revoca del finanziamento in presenza di scostamenti temporali e attuativi idonei a pregiudicare il raggiungimento dei target PNRR.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il Comune ne aveva invocato la violazione, ma il TAR ha ritenuto che la fattispecie fosse regolata principalmente dalle clausole speciali PNRR e convenzionali, non dai soli paradigmi dell’autotutela generale.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il Comune ne aveva invocato la violazione con riferimento ai termini dell’autotutela; la censura è stata ritenuta non decisiva perché la revoca trovava fondamento nella disciplina speciale PNRR e nelle convenzioni.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Il procedimento è stato ritenuto rispettoso della partecipazione, essendo preceduto da richieste di chiarimenti, interlocuzioni, comunicazione prodromica e formale avvio, con possibilità per il Comune di presentare memorie e documenti.
Massime di principio
- Nel sistema PNRR, la revoca o riduzione del finanziamento può essere disposta sulla base delle speciali clausole normative e convenzionali che collegano l’erogazione al conseguimento di milestone e target, senza che la fattispecie debba essere ricondotta esclusivamente all’annullamento d’ufficio o alla revoca generale disciplinati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990.
- L’amministrazione centrale titolare di un intervento PNRR può legittimamente assumere l’assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, l’incoerenza delle evidenze contrattuali e gli scostamenti dai cronoprogrammi quali indicatori oggettivi della ragionevole probabilità di mancato completamento dell’intervento entro la scadenza, adottando misure correttive o revocatorie.
- Quando il procedimento di revoca di un finanziamento PNRR sia preceduto da monitoraggi, richieste di chiarimenti, interlocuzioni, comunicazione prodromica e formale avvio, e il beneficiario abbia potuto presentare memorie e documenti effettivamente considerati, non sussiste violazione del contraddittorio procedimentale.
- La motivazione di una revoca parziale di finanziamenti PNRR è sufficiente quando individua i ritardi, gli scostamenti dai cronoprogrammi, l’assenza di adeguate evidenze contrattuali e il loro impatto sulla possibilità di conseguire i target entro il termine previsto, anche mediante il riferimento a documentazione istruttoria acquisita nel procedimento.
- La revoca parziale può essere limitata ai singoli lotti privi di condizioni minime di fattibilità o di cronoprogrammi compatibili con la scadenza del programma; la quantificazione provvisoria e prudenziale della quota revocata, in attesa del quadro economico dettagliato richiesto al beneficiario, non determina di per sé l’illegittimità dell’atto quando la revoca sostanziale sia adeguatamente motivata.
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