Cassazione Civile, Ordinanza n. 20239/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2009. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto impositivo, ritenendo che fosse necessario il preventivo contraddittorio endoprocedimentale anche per le imposte dirette, oltre che per l'IVA, e che il contribuente avesse comunque fornito una sufficiente prova di resistenza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e nullità della sentenza, sostenendo che il giudice di appello avesse affermato in modo apodittico la prova di resistenza senza indicare quali specifiche ragioni difensive il contribuente avrebbe potuto far valere; con il secondo ha censurato la violazione della disciplina sul contraddittorio preventivo, contestando l'affermazione di un obbligo generalizzato anche per le imposte dirette in presenza di un accertamento unitario con IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente quanto alla prova di resistenza, perché priva di un reale percorso argomentativo sulle concrete difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere. Ha inoltre ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio, a pena di invalidità dell'atto, solo per i tributi armonizzati, come l'IVA, e non anche per le imposte dirette, salvo specifica previsione normativa o le ipotesi previste dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. Pertanto, la sentenza della CGT è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
è invocato come parametro della nullità per motivazione apparente della sentenza
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla struttura della sentenza tributaria e sulla necessità di una motivazione effettiva
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
la Corte ne circoscrive l'applicazione agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo per contestare la pretesa estensione dell'obbligo di contraddittorio alle imposte dirette
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale accelerato
d.l. 31 agosto 2016, n. 168
norma che ha modificato il rito camerale in cassazione
L. 25 ottobre 2016, n. 197
legge di conversione del d.l. n. 168/2016
Massime di principio
- Nei giudizi tributari la motivazione della sentenza è solo apparente quando si limita a richiami assertivi o al rinvio all'atto di parte, senza spiegare in modo concreto il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e senza rendere comprensibili le ragioni della decisione.
- Il contraddittorio endoprocedimentale è principio generale solo per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati esso opera soltanto nei casi in cui sia espressamente previsto dalla legge.
- Per gli accertamenti relativi a imposte dirette non sussiste un obbligo generalizzato di preventivo contraddittorio, salvo le ipotesi specifiche previste dall'ordinamento, come quelle di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
- Quando si invoca la violazione del contraddittorio in ambito tributario armonizzato, il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare che esse non sarebbero state meramente pretestuose, secondo la logica della prova di resistenza.
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