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Sentenza

Sentenza n. 6959/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'accertamento, del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 5 l’intervento riabilitativo individuale, secondo le Raccomandazioni delle Linee Guida dell’I.S.S. 2023 nella misura di 8 ore settimanali, da svolgersi nei contesti di vita, oltre al parent training, il teacher training (incontri a frequenza mensile della durata di 1h e 30min) ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia; e per l’accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all'erogazione delle terapie necessarie al minore; e per la condanna della A.S.L. Roma 5 ad erogare l’intervento riabilitativo individuale, secondo le Raccomandazioni delle Linee Guida dell’I.S.S. 2023 nella misura di 8 ore settimanali, da svolgersi nei contesti di vita, oltre al parent training, il teacher training (incontri a frequenza mensile della durata di 1h e 30min), come indicate nella relazione clinica della ASL del 12.5.2025, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di intervento ricevute da terzi, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;

Giustizia amministrativa202601944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: condotta asseritamente omissiva nell’esecuzione del programma individuale di intervento riabilitativo previsto dal piano diagnostico terapeutico assistenziale del 12 maggio 2025

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere un intervento riabilitativo individuale secondo le Raccomandazioni delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2023, nella misura di otto ore settimanali e nei contesti di vita, oltre a parent training e teacher training, nonché la condanna dell’ASL all’erogazione diretta delle prestazioni oppure al rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da terzi. La domanda è stata ricondotta all’asserita inerzia o parziale inattuazione dell’amministrazione sanitaria rispetto al programma terapeutico individuato dalla stessa ASL nel piano del 12 maggio 2025. L’amministrazione ha eccepito, tra l’altro, l’irricevibilità delle contestazioni relative al piano, l’inammissibilità per mancata proposizione di un’azione avverso il silenzio, il difetto di specificità dell’atto introduttivo e, in via decisiva, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I ricorrenti hanno chiarito di non impugnare il piano, ma di domandarne la piena esecuzione, qualificando la pretesa come diritto alla prestazione sanitaria e come obbligazione ex lege rimasta parzialmente inattuata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo decisiva la qualificazione della domanda come diretta a ottenere l’esecuzione di un programma individuale di intervento terapeutico già definito dall’amministrazione sanitaria, e non l’annullamento del piano o l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale. Richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 20 gennaio 2022, n. 1781, il Collegio ha affermato che, in tale ipotesi, la controversia riguarda diritti soggettivi non più intermediati dall’esercizio del potere amministrativo ed è quindi devoluta al giudice ordinario. È stata dichiarata applicabile la translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali nei termini previsti dalla disposizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato per l’avviso alle parti della possibile carenza di giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    Non espressamente richiamato nel testo; non inserito.

Massime di principio

  • La controversia relativa all’esecuzione di un programma individuale di intervento terapeutico già definito in favore di una persona con disabilità riguarda un diritto soggettivo non più intermediato dall’esercizio di poteri amministrativi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Quando il ricorrente chiarisce di non contestare la legittimità del piano sanitario presupposto, ma di chiederne l’esatta esecuzione, anche mediante erogazione indiretta o rimborso dei costi sostenuti, la domanda deve essere qualificata in base al petitum sostanziale come pretesa all’adempimento di una prestazione sanitaria, non come azione di annullamento o di accertamento di un interesse legittimo.
  • Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso davanti a tale giudice, con possibilità di proseguire il processo davanti al giudice ordinario mediante translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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