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Sentenza

Sentenza n. 1344/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'accertamento: - del diritto dei ricorrenti di vedersi riconosciuta l'indennità di buonuscita con il beneficio di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, con legge 20 novembre 1987, n. 472.

Giustizia amministrativa202301452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento, nella liquidazione dell'indennità di buonuscita, del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari pensionati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già in servizio nell'Arma dei Carabinieri e collocati in quiescenza a domanda dopo 35 anni di servizio utile e al compimento dei 55 anni di età, hanno chiesto l'accertamento del diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Hanno dedotto la violazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987, lamentando che il beneficio non fosse stato riconosciuto dall'INPS nonostante le richieste formulate. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere liquidato il trattamento sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza, e ha contestato nel merito la spettanza del beneficio. Secondo l'ente, l'art. 6-bis, comma 1, riguarderebbe le sole cessazioni per età, inabilità o decesso, mentre il comma 2 subordinerebbe il beneficio per il personale collocato a domanda alla presentazione dell'istanza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti, con conseguente decadenza; è stata inoltre prospettata la prescrizione quinquennale del diritto.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS, rilevando che l'ente previdenziale è l'unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio e deve essere convenuto nella controversia relativa alla sua liquidazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha distinto il regime dei sei scatti ai fini della determinazione del TFS dal diverso regime relativo ai presupposti della pensione di anzianità: l'art. 6-bis d.l. 387/1987 individua autonomamente i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, senza rinviare alle successive modifiche della disciplina pensionistica. La cessazione a domanda non esclude quindi il beneficio quando ricorrano tali requisiti. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non è stato ritenuto decadenziale: la sua funzione è organizzativa, in quanto consente la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Una decadenza, incidendo sul diritto, avrebbe dovuto essere prevista in modo espresso e chiaro. Il TAR ha pertanto accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio e ha imposto la rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, con corresponsione delle somme aggiuntive e degli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Le spese sono state compensate per la natura della controversia e la non univocità della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio

    La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali, rilevanti anche per il calcolo dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia in possesso dei requisiti previsti; il comma 2 estende il beneficio al personale collocato a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987

    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale rispetto al diritto al beneficio; è funzionale a determinare la decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 6-bis, comma 3, d.l. 387/1987

    I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda

    Letto con il comma 2, conferma che il termine del 30 giugno disciplina la decorrenza del collocamento a riposo e non costituisce termine di decadenza dal beneficio.

  • art. 21 l. 232/1990

    Richiamato nel testo quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis d.l. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale disposizione che estende il beneficio dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 165/1997

    La disposizione sui sei scatti per il personale cessato a domanda, previo pagamento della contribuzione residua, opera ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato per la motivazione mediante adesione ai precedenti conformi del TAR.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 costituisce, per il personale delle forze di polizia, un regime autonomo di determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio e non può essere automaticamente adeguato alle successive modifiche della disciplina della pensione di anzianità.
  • Il personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda ha diritto al beneficio dei sei scatti, anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987, in assenza di un'espressa e chiara previsione decadenziale, è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e non determina la perdita del diritto al beneficio.
  • La controversia relativa alla corretta liquidazione del trattamento di fine servizio deve essere instaurata nei confronti dell'ente previdenziale obbligato al pagamento, anche quando la liquidazione sia stata effettuata sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizione

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