Sentenza n. 785/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede Staccata di Latina, I, n. 443 del 13 maggio 2025, resa nel giudizio n.R.G. 272/2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio - Latina, Sez. I, n. 443 del 13 maggio 2025, limitatamente alle statuizioni sulle spese di giudizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato, con specifico riferimento alle statuizioni in materia di spese di giudizio. Il Comune di Itri si è costituito resistendo al ricorso. Dopo il decreto presidenziale con cui l’amministrazione era stata invitata a valutare la spontanea esecuzione della sentenza, il Comune ha depositato documentazione attestante l’integrale adempimento. Il ricorrente ha riconosciuto l’avvenuta soddisfazione della propria pretesa e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Comune alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata pienamente e integralmente soddisfatta dall’amministrazione dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha distinto tale fattispecie dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente ottiene in via amministrativa il bene della vita richiesto, con oggettivo venir meno della lite; la sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando l’eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità. Le spese sono state compensate, in ragione delle circostanze rappresentate dal Comune, non efficacemente smentite dal ricorrente, e della successiva condotta collaborativa dell’ente dopo il decreto presidenziale.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione, in via amministrativa e nel corso del giudizio, della pretesa sostanziale azionata, con conseguente inutilità della prosecuzione del processo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
la sopravvenuta carenza di interesse ... si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione e l'interesse a ricorrere
La sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere e ricorre quando viene meno l’utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento, senza che sia necessariamente intervenuta la soddisfazione della pretesa.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo presuppone che, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita richiesto, determinando l’integrale soddisfazione della pretesa e l’oggettivo venir meno della lite.
- La cessazione della materia del contendere è ontologicamente distinta dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima richiede la soddisfazione della pretesa sostanziale, mentre la seconda ricorre quando l’eventuale accoglimento non arrecherebbe più alcuna utilità al ricorrente, con venir meno dell’interesse a ricorrere.
- In un giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e riconosciuta dal ricorrente, comporta la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
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