Sentenza n. 505/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento (-OMISSIS-), notificato in data -OMISSIS-, con il quale la Questura della Provincia di Catanzaro ha rigettato la domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal sig. -OMISSIS-, con istanza del-OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e derivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia con visto per lavoro subordinato ottenuto in seguito a nulla osta prefettizio, deduceva di non aver potuto perfezionare tempestivamente la procedura di soggiorno perché il datore di lavoro era divenuto irreperibile, sostenendo di essere stato vittima incolpevole di una condotta fraudolenta. Trasferitosi in altra provincia, presentava l’istanza di permesso circa sette mesi dopo l’ingresso. Impugnava il diniego della Questura, fondato sulla tardività dell’istanza, sulla mancata stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, sulla revoca sopravvenuta del nulla osta e sull’assenza di documentazione relativa all’idonea sistemazione alloggiativa. Deduceva l’omessa valutazione della truffa subita, la mancata conoscenza della revoca del nulla osta, la violazione del principio di proporzionalità in considerazione del percorso di integrazione intrapreso e la sussistenza della documentazione richiesta. L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della revoca del nulla osta e sosteneva la legittimità del diniego.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. In via preliminare, il Collegio ha accolto l’eccezione di inammissibilità: la revoca del nulla osta, non impugnata, era divenuta inoppugnabile e rendeva vincolato il successivo diniego del permesso di soggiorno. La mancata notificazione della revoca non è stata ritenuta decisiva, poiché il ricorrente ne aveva acquisito piena conoscenza almeno con la notificazione del diniego del permesso e, nonostante ciò, non aveva esteso l’impugnazione all’atto presupposto. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato anche nel merito. L’irreperibilità e l’inadempimento del datore di lavoro non esoneravano il ricorrente dall’onere di una diligenza minima, consistente nel presentarsi tempestivamente presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e segnalare le difficoltà incontrate. La presentazione entro otto giorni dall’ingresso è stata qualificata come adempimento necessario, funzionale alla verifica dell’effettiva e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro e alla prevenzione di situazioni di soggiorno irregolare. Un’inerzia protrattasi per circa sette mesi giustificava sia la revoca del nulla osta sia il diniego del permesso e non risultava superata dall’invocazione della causa non imputabile o del principio di proporzionalità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della condizione soggettiva del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è ritenuta matura per la decisione.
art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato quale base normativa della procedura relativa all’ingresso per lavoro subordinato e agli adempimenti necessari per il rilascio del titolo di soggiorno.
artt. 35 e ss. d.P.R. 394/1999
Impongono, secondo la pronuncia, la presentazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione entro otto giorni dall’ingresso quale adempimento necessario per il perfezionamento della procedura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è vincolato alla revoca del nulla osta presupposto, la mancata impugnazione della revoca rende inammissibile il ricorso contro il diniego, una volta che l’interessato abbia acquisito piena conoscenza dell’atto presupposto, anche attraverso la notificazione del provvedimento consequenziale.
- La mancata notificazione dell’atto presupposto non impedisce la decorrenza dell’onere di impugnazione quando il destinatario ne abbia comunque acquisito piena conoscenza attraverso il provvedimento consequenziale e non abbia tempestivamente esteso il ricorso anche a tale atto.
- Lo straniero entrato in Italia per lavoro subordinato deve presentarsi entro otto giorni presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e segnalare tempestivamente eventuali difficoltà nel perfezionamento della procedura; l’irreperibilità o l’inadempimento del datore di lavoro non esonera, di per sé, da tale onere di diligenza.
- Un ritardo di circa sette mesi nell’attivazione della procedura di soggiorno può legittimare la revoca del nulla osta e il diniego del permesso di soggiorno, anche quando lo straniero deduca di essere stato vittima di una condotta fraudolenta del datore di lavoro, se non dimostra di essersi tempestivamente rivolto agli uffici competenti.
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