Cassazione Penale, Sentenza n. 32442/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Noia il 13/06/2022 alla pena di C 1.000,00 di ammenda per il reato previsto dall'art. 20 D.Lgs. 139/1966, ritenuta responsabile di aver installato un serbatoio di GPL omettendo di richiedere il certificato di prevenzione incendi. Il ricorso in Cassazione, proposto dal difensore della imputata, deduceva un vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'attribuibilità del fatto alla ricorrente, osservando che il serbatoio non era di sua proprietà ma era di proprietà di Giuseppe Mocerino, che lo aveva ottenuto in comodato dalla Farogas srl con contratto del 23/04/2007, per cui mancavano elementi probatori certi che la condotta fosse imputabile alla ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza/apparenza di motivazione. Ha censurato la motivazione del Tribunale, giudicandola 'scarna' e insufficiente: il riferimento generico "all'esame dei verbalizzanti" e "ai documenti" senza illustrarne i contenuti non consente di apprezzare l'iter logico-argomentativo seguito per ritenere provata la responsabilità penale. Richiamando la giurisprudenza sul concetto di motivazione apparente, la Corte ha concluso che la motivazione non è effettiva e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Noia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 139/1966 - art. 20
La norma incrimina l'omissione dell'adempimento relativo alla prevenzione incendi in presenza di impianti/serbatoi di sostanze infiammabili ed esplodenti; la sentenza di primo grado aveva ritenuto integrato il reato per l'installazione del serbatoio di GPL senza il certificato di prevenzione incendi
Giurisprudenza Corte di Cassazione (richiamata: Sez. 5, n. 9677 del 14.7.2014; Sez. 1, n. 34974 del 10.7.2007; Sez. 1, n. 24862 del 19.5.2010)
Sez. 5, n. 9677 del 14.7.2014; Sez. 1, n. 34974 del 10.7.2007; Sez. 1, n. 24862 del 19.5.2010
Ribadito il principio che la motivazione è insufficiente quando è avulsa dalle risultanze processuali, apodittica o priva di efficacia dimostrativa; la motivazione deve essere 'effettiva', ossia descrivere l'iter logico che collega fatti, mezzi di prova e valutazione del giudice
Massime di principio
- La responsabilità per l'omissione relativa alla prevenzione incendi (es. installazione serbatoi GPL) richiede che il giudice espliciti il nesso tra condotta, posizione di garanzia o disponibilità dell'impianto e prova raccolta: la sola affermazione generica non è sufficiente
- La proprietà dell'impianto o del serbatoio è un elemento rilevante: se il bene è di terzi (comodato, proprietà di altra persona o società) il giudice deve motivare come e perché la condotta sia comunque ascrivibile all'imputato (es. diretta installazione, direzione, responsabilità d'uso, esercizio di fatto)
- In caso di motivazione generica o apparente la Corte di Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio; non sempre segue assoluzione: il tribunale di rinvio deve nuovamente esaminare le prove e motivare compiutamente
- Per la difesa è strategico evidenziare rapporti di possesso, titolarità o comodato e chiedere al giudice di valutare specificamente documenti e deposizioni che possano escludere l'attribuibilità della condotta
- I giudici di merito devono sempre documentare, anche in sintesi, quali documenti e dichiarazioni sono stati ritenuti e con quale ragionamento logico-giuridico sono state superate le deduzioni difensive
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