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Sentenza

Sentenza n. 849/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di adozione, esame delle osservazioni e adozione definitiva di una variante parziale al PRG, nonché determinazioni provinciali di esclusione dalla VAS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava la variante parziale al PRG e gli atti provinciali relativi allo screening VAS. Aveva presentato un’osservazione per trasformare la destinazione di un’area di circa 2.447 mq da zona E.1, qualificata come area boscata, a zona DT2, destinata a strutture turistico-ricettive, al fine di realizzare un’area di sosta camper o campeggio collegata a una struttura ricettiva esistente. Primo motivo: violazione dell’art. 11 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 26 della l.r. Marche n. 34/1992, poiché la verifica di assoggettabilità a VAS sarebbe stata svolta prima dell’adozione definitiva della variante e prima dell’esame delle osservazioni, con conseguente rischio di elusione della valutazione ambientale e compressione della funzione collaborativa delle osservazioni. Secondo motivo: violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria e motivazione e disparità di trattamento, deducendo che il rigetto dell’osservazione fosse fondato su una motivazione apodittica, incentrata sull’assenza della VAS e della valutazione di incidenza, senza esaminare nel merito la proposta e senza considerare che la variante comportava nel complesso una riduzione del consumo di suolo. Terzo motivo: ulteriore violazione dell’art. 26 della l.r. Marche n. 34/1992 e disparità di trattamento, poiché un’altra osservazione, presentata oltre il termine e modificata rispetto alla formulazione originaria, era stata ammessa e accolta, mentre analoga possibilità non era stata offerta alla ricorrente o agli altri soggetti le cui osservazioni erano state respinte.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla collocazione temporale dello screening VAS, ha ritenuto che, secondo le linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 1647/2019 e la disciplina vigente nelle Marche, la verifica dovesse essere effettuata prima dell’adozione. Inoltre, la determina provinciale di esclusione dalla VAS n. 328/2020 conteneva una condizione espressa: qualora, in sede di approvazione, fossero state introdotte modifiche sostanziali, incluse quelle derivanti dall’accoglimento di osservazioni, il Comune avrebbe dovuto sottoporre la variante modificata a una nuova verifica di conformità rispetto all’esito dello screening. Tale condizione era stata rispettata mediante la successiva determina provinciale n. 1182/2020, adottata dopo l’accoglimento di quattro osservazioni. Non è stata quindi ravvisata alcuna elusione della VAS. Il secondo motivo è stato respinto, pur riconoscendo che la formulazione delle controdeduzioni all’osservazione n. 16 e alle altre osservazioni analogamente rigettate non fosse del tutto ortodossa e potesse generare l’equivoco denunciato. Il giudice ha tuttavia ritenuto che la motivazione complessiva non si esaurisse nell’assenza della VAS o della valutazione di incidenza: la ragione sostanziale del rigetto consisteva nel contrasto della proposta con gli obiettivi della variante, volta a ridurre il consumo di suolo, nonché nella localizzazione dell’area all’interno del SIC Selva di Castelfidardo e nell’incremento del carico urbanistico. La scelta di mantenere la destinazione E.1 è stata qualificata come valutazione di merito urbanistico, non affetta da palese illogicità e quindi non sindacabile dal giudice. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, poiché le osservazioni accolte riguardavano situazioni non sovrapponibili, presentavano soluzioni alternative o consentivano una riduzione dell’impatto urbanistico; esse erano state esaminate analiticamente e sottoposte a nuovo screening VAS. Quanto all’osservazione n. 31, la soluzione accolta riguardava una modifica interna alla zona B, con attribuzione di una destinazione meno edificatoria, mentre la richiesta della ricorrente comportava una radicale trasformazione della disciplina urbanistica dell’area. La modifica dell’osservazione n. 31 non ha quindi alterato le regole procedimentali né determinato una disparità rilevante. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della formulazione non pienamente chiara delle controdeduzioni comunali.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 152/2006

    La VAS costituisce per i piani e i programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

    Il Collegio ha richiamato la disciplina della VAS e ha ritenuto che, nel caso concreto, la verifica fosse stata correttamente svolta prima dell’adozione, con successivo controllo sulle modifiche introdotte in sede di approvazione.

  • art. 11, comma 3, d.lgs. 152/2006

    La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso.

    La disposizione è stata valorizzata per ritenere rispettata la ratio della valutazione ambientale, considerato che le modifiche sostanziali conseguenti all’accoglimento di osservazioni erano state sottoposte a ulteriore verifica prima dell’approvazione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il giudice ha richiamato il principio di non formalistica applicazione delle regole procedimentali, collegandolo alla necessità di verificare la concreta funzione e la ratio del passaggio procedurale.

  • art. 26 l.r. Marche n. 34/1992

    Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il P.R.G. con le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni.

    Le osservazioni costituiscono un apporto collaborativo alla formazione dello strumento urbanistico e devono essere esaminate dall’amministrazione; tuttavia, il loro rigetto non richiede una motivazione analitica quando risulti comunque comprensibile il contrasto con gli obiettivi generali della variante.

  • d.P.R. 357/1997

    Richiamato in relazione alla valutazione di incidenza connessa alla localizzazione dell’intervento all’interno del SIC Selva di Castelfidardo.

  • D.G.R. Marche n. 1647/2019

    Le linee guida regionali sono state considerate rilevanti per stabilire che lo screening VAS degli strumenti urbanistici dovesse essere effettuato prima dell’adozione.

Massime di principio

  • Nell’ambito della disciplina regionale applicabile agli strumenti urbanistici, la verifica di assoggettabilità a VAS può essere svolta prima dell’adozione del piano o della variante quando tale scansione temporale è prevista dalle linee guida regionali; l’eventuale accoglimento di osservazioni che introduca modifiche sostanziali impone però una successiva verifica di conformità della variante modificata rispetto all’esito dello screening originario, prima dell’approvazione definitiva.
  • L’accoglimento di osservazioni urbanistiche non richiede necessariamente una nuova VAS per ogni singola proposta quando l’amministrazione abbia previsto un controllo successivo sulle modifiche sostanziali e tale controllo sia stato effettivamente svolto prima dell’approvazione definitiva.
  • Le osservazioni presentate nel procedimento di formazione di uno strumento urbanistico costituiscono un apporto collaborativo e devono essere esaminate con una deliberazione motivata; il loro rigetto è legittimo quando dalla motivazione complessiva emerga il contrasto con gli obiettivi generali della variante, anche se la formulazione delle controdeduzioni non è analitica o tecnicamente perfetta.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica relative alla riduzione del consumo di suolo, alla conservazione di aree comprese in siti di interesse comunitario e alla limitazione dell’incremento del carico urbanistico costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria.
  • La disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni urbanistiche presuppone la comparabilità sostanziale delle situazioni; non sussiste quando le osservazioni accolte presentano soluzioni alternative, minore impatto edificatorio o una diversa incidenza sugli obiettivi della variante.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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