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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20026/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta ai sensi dell'art. 628-bis c.p.p. per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da violazione della Convenzione EDU accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 31/08/2023). Lo Shala deduceva che: a) la CEDU aveva constatato la violazione dell'art. 6, paragrafi 1-3, in relazione al decreto di latitanza e all'impossibilità, per lo stesso imputato restituito in termini, di ottenere la rinnovazione del processo ab initio; b) tale violazione aveva impedito allo Shala di esercitare l'opzione per il rito abbreviato (che comporta una riduzione di pena), chiedendo la revoca della sentenza di appello e, in subordine, la trasmissione degli atti alla Corte di appello per celebrare il rito abbreviato con sospensione dell'esecuzione della pena. La richiesta si fondava anche sulla dichiarazione unilaterale del governo italiano di riconoscere la violazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la richiesta limitatamente agli effetti pregiudizievoli connessi all'impossibilità di accedere al rito abbreviato. Pur riconoscendo che la CEDU aveva accertato la violazione e che questa aveva avuto incidenza effettiva sulla sentenza (per aver impedito la riduzione di pena tipica del rito abbreviato), la Corte di cassazione ha ritenuto superfluo disporre la revoca della sentenza e la rinnovazione completa del processo. Invece ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata unicamente per la determinazione della pena e ha rideterminato la pena applicando la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p., fissandola in 17 anni e 4 mesi di reclusione (da 26 anni ridotti di un terzo). Nel resto la richiesta ex art. 628-bis è stata rigettata (no annullamento del primo grado, no rinvio in istruttoria).

Norme richiamate

  • art. 628-bis c.p.p.

    Strumento processuale introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che consente alla Corte di cassazione, accertata l'effettiva incidenza di una violazione della Convenzione sulle decisioni nazionali, di assumere provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, compresa la revoca della sentenza o la pronuncia di altri provvedimenti senza rinvio se non necessari ulteriori accertamenti di fatto. Nel caso di specie è stato utilizzato per adottare direttamente una misura riparatoria (riduzione di pena) senza rinviare il processo.

  • art. 6 CEDU (par. 1-3)

    La CEDU è stata ritenuta violata per l'emissione incerta del decreto di latitanza e per l'impossibilità di ottenere la rinnovazione del processo ab initio; la violazione ha inciso concretamente sulla posizione dell'imputato con riferimento al diritto a un equo processo.

  • art. 46 CEDU

    Richiama gli obblighi degli Stati di adottare misure per dare esecuzione alle sentenze CEDU; la Corte di cassazione ha interpretato che l'obbligo di conformarsi alla decisione della CEDU può trovare soddisfazione mediante misure riparatorie adeguate (es. rideterminazione della pena) e non necessariamente tramite rinnovazione integrale del processo, quando ciò sia superfluo per rimuovere gli effetti pregiudizievoli.

  • art. 175 c.p.p.

    "se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione"

    La disposizione regola la restituzione in termini per l'imputato contumace; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la restituzione ex art. 175, comma 2 (nel testo previgente) consente all'imputato privo di effettiva conoscenza del procedimento di chiedere l'ammissione a riti alternativi come l'abbreviato.

  • art. 442, comma 2 c.p.p.

    Norma che prevede la riduzione di pena di un terzo per il rito abbreviato. La Corte l'ha applicata in via sostitutiva della celebrazione del rito abbreviato, rideterminando la pena al fine di rimuovere l'effetto pregiudizievole della mancata possibilità di accedere al rito.

  • art. 438, 468, 491 c.p.p.

    Articoli collegati alle facoltà processuali e ai termini per proporre eccezioni e impugnazioni; il ricorrente aveva invocato la possibilità di esercitare tali facoltà in appello una volta ottenuta la restituzione in termini.

  • Cass. Sez. Unite, sent. n. 52274/2016

    Giurisprudenza della Suprema Corte che ha stabilito che la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175, comma 2 (nel testo previgente) legittima la richiesta in appello di essere ammessi a riti alternativi, posto che altrimenti si realizzerebbe una grave lesione del diritto di difesa. La Corte ne ha tratto argomento per ritenere che il precedente orientamento della Corte d'appello fosse superato.

  • art. 491 c.p.p.

    Norma che stabilisce il termine decadenziale per eccezioni come l'incompetenza territoriale; la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse tardiva e quindi non lesiva del diritto di difesa tale da richiedere la rinnovazione del primo grado.

Massime di principio

  • La Corte può rimuovere gli effetti pregiudizievoli di una violazione CEDU anche senza disporre una rinnovazione integrale del processo se una misura alternativa (per es. la riduzione della pena) è sufficiente a sollevare il pregiudizio concreto subito dall'imputato.
  • L'art. 628-bis c.p.p. autorizza la Corte di cassazione ad adottare provvedimenti riparatori diretti quando la violazione ha "effettiva incidenza" sulla decisione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Se la violazione della Convenzione ha impedito l'accesso a un rito che comporta una specifica riduzione di pena (es. rito abbreviato), il rimedio proporzionato può consistere nella applicazione retroattiva della riduzione di pena prevista per quel rito, anziché nella rinnovazione del processo.
  • La restituzione in termini per l'imputato contumace (art. 175 c.p.p.) può legittimare la richiesta di essere ammessi a riti alternativi quando l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento; orientamenti successivi della Cassazione rafforzano tale principio.
  • Le eccezioni non "personalissime" (es. incompetenza territoriale) possono essere sollevate dal difensore e la loro tardività può essere valutata ai fini della necessità o meno di una rinnovazione del giudizio; la semplice menzione di possibili eccezioni non basta a giustificare sempre la rinnovazione integrale del processo.
  • Per ottenere la rinnovazione del processo ab initio in esito a una sentenza CEDU è necessario dimostrare che la violazione ha inciso sulla determinazione della responsabilità (merito) e non solo su aspetti che possono essere eliminati mediante provvedimenti di mera natura sanzionatoria o compensativa.

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