Cassazione Civile, Ordinanza n. 15075/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione di immobile sito in San Severo. La proprietaria ha agito per ottenere il rilascio dell'immobile, il pagamento dell'indennità di occupazione per i mesi da gennaio a luglio 2012, delle quote condominiali e dei consumi idrici, deducendo una disdetta formale già comunicata. Il conduttore si è opposto sostenendo che la disdetta del 26 maggio 2011 fosse stata ritirata il 1 giugno 2011 e che non ricorressero i presupposti dell'art. 3, comma 1, lett. a, della l. 431/1998; ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per compensi professionali, spese di miglioria e danni, oltre a domande ex artt. 96 e 88 c.p.c. Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda principale per mancata mediazione obbligatoria e ha accolto in parte la riconvenzionale. In appello, la Corte territoriale ha riformato in parte la decisione di primo grado e ha condannato il conduttore a una somma minore, disponendo poi la correzione materiale anche con ordine di restituzione delle somme eventualmente incamerate. Con il ricorso per cassazione il conduttore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010, contestando la ritenuta sanatoria/procedibilità della domanda della locatrice nonostante la mediazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla disdetta e agli scambi epistolari tra le parti; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello desunto una rinuncia ai diritti del conduttore senza adeguato fondamento; 4) violazione dell'art. 3 l. 431/1998, sostenendo che il successivo contratto di locazione a terzi dimostrasse l'inefficacia della disdetta; 5) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo e illegittimità della correzione materiale ai sensi dell'art. 288 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, ritenendo il primo non correttamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata e, comunque, infondato nella prospettiva della mediazione demandata e del cumulo con domanda riconvenzionale; il secondo perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio ed era formulato in modo generico; il terzo perché contestava in sostanza l'apprezzamento di merito delle prove senza integrare una vera violazione dell'art. 116 c.p.c.; il quinto perché la correzione materiale dell'ordine di restituzione era ammissibile in base all'interpretazione estensiva degli artt. 287 e ss. c.p.c. e il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della decisione impugnata. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del motivo precedente, restando ferma la ricostruzione della Corte di merito secondo cui il rilascio dell'immobile era avvenuto per comune accordo, fuori dallo schema dell'art. 3 l. 431/1998. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la sostanziale sovrapposizione tra domanda giudiziale e oggetto della mediazione demandata.
art. 5 d.lgs. n. 28/2010
In presenza di mediazione demandata in un giudizio con domanda principale e riconvenzionale connesse, l'attivazione della mediazione da parte di una sola parte è stata ritenuta riferibile all'intero cumulo processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è stato scrutinato anche sotto il profilo della sua effettiva correlazione alla ratio decidendi, con dichiarazione di inammissibilità ove non si confronti con essa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non potendo il ricorso mirare a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una diversa lettura dei documenti già esaminati dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola diversa; non basta contestare il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.
art. 3 della l. n. 431/1998
La doglianza è stata assorbita perché la Corte di merito aveva ricostruito il rilascio come avvenuto per comune accordo e non nell'ambito del paradigma legale della disdetta per esigenze del locatore.
art. 288 c.p.c.
È stata ribadita l'ammissibilità della correzione materiale anche per l'omesso ordine di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata, quando tale statuizione sia necessitata e accessoria rispetto al decisum.
artt. 287 e ss. c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è stato letto in senso estensivo, includendo l'integrazione di statuizioni obbligatorie consequenziali, purché non siano necessarie nuove valutazioni discrezionali.
art. 111, secondo comma, Cost.
La lettura estensiva del rimedio di correzione è stata giustificata anche in funzione della ragionevole durata del processo.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento sulla correzione materiale per escludere che l'integrazione di statuizioni necessitate leda il contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato per affermare che la correzione materiale non comprime le garanzie difensive, restando salva l'impugnazione con i rimedi ordinari della sentenza corretta.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è stato reputato comunque inammissibile perché non introduceva argomenti idonei a mettere in discussione un orientamento consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica astratta o meramente assertiva.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice di merito; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei documenti già considerati.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con l'insoddisfazione per l'apprezzamento delle prove: è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una regola legale differente.
- Quando il giudice dispone la mediazione demandata in una controversia con domanda principale e riconvenzionale connesse, la mediazione attivata da una sola parte può estendersi all'intero cumulo processuale, perché la connessione impedisce di riferire il procedimento a una sola delle domande.
- L'ordine di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi riformata può essere oggetto di correzione materiale se la statuizione è necessitata e accessoria, non richiede nuove valutazioni discrezionali e accede automaticamente al decisum.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura contro un'ordinanza di correzione materiale deve attaccare le ragioni poste a fondamento dell'ammissibilità del rimedio; il mero richiamo di principi astratti, senza spiegare il contrasto con la decisione impugnata, non è sufficiente.
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