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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24838/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cavedoni impugnava la conferma della condanna per reati di cui all'art.236 legge fallimentare (capo A), bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) e bancarotta fraudolenta documentale (capo C) relativa al fallimento di più società. Il ricorso alla Cassazione censurava in particolare la declaratoria di inammissibilità, per genericità, di parte dei motivi di appello (primo, secondo, quarto e sesto), con la conseguente mancata trattazione di questioni rilevanti: la qualificazione del capo A, la sussistenza dell'elemento soggettivo per il capo A, la rilevanza e la tenuta della documentazione contabile (capo C) e il rapporto con pronunce assolutorie pregresse che, secondo il ricorrente, avrebbero inciso sulla valutazione dei suoi poteri gestori nelle società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello di Potenza per avere dichiarato inammissibili, senza un adeguato confronto, motivi di appello che erano pertinenti e specifici, privando così l'imputato del necessario contraddittorio e di un effettivo secondo grado di merito. In particolare ha rilevato omissione di risposta sui rilievi relativi alla bancarotta documentale (capo C), sulla qualificazione del capo A e sul ruolo dell'imputato. La Cassazione ha annullato la decisione impugnata nella parte interessata da tali omissioni e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame e decisione sui motivi di appello dichiarati ingiustificatamente inammissibili, con valutazioni sul punto della prescrizione eventualmente dedotta dal Pubblico Ministero ove ciò risulti opportuno.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    comma 1, lettere c) e d); comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. 150/2022)

    La norma richiede specificità dei motivi di impugnazione; la giurisprudenza e le successive modifiche legislative hanno accentuato il requisito della correlazione puntuale con le ragioni della decisione impugnata, distinguendo genericità intrinseca ed estrinseca

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando non sono rispettate le disposizioni dell'art. 581, confermando la sanzione per motivi generici

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    art. 1, comma 95 (modifiche entrate in vigore 3/8/2017)

    Ha introdotto requisiti di specificità nell'enunciazione dei motivi di impugnazione (spostando contenuti e aggravando l'onere di specificità)

  • d.lgs. 150/2022

    introduzione comma 1-bis art. 581

    Ha ribadito e precisato ulteriormente l'obbligo di specificità e la necessità di enunciare in forma puntuale i rilievi critici rispetto ai capi e punti della decisione

  • art. 236 legge fallimentare

    comma 1; comma 2 n.1 (richiami all'art. 223)

    Articolazione di fattispecie autonome: il comma 1 punisce l'imprenditore individuale per condotte di simulazione; il comma 2 estende le fattispecie di bancarotta agli organi sociali nelle procedure di concordato preventivo e rinvia alle disposizioni dell'art. 223 per le fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria

  • art. 223 legge fallimentare

    richiamato dall'art. 236 comma 2

    Descrive le fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria rilevanti per amministratori e altri organi sociali; è centrale ai fini della qualificazione delle condotte contestate

  • giurisprudenza citata (Sezioni Unite e sezioni penali)

    sent. Sez. Un. Galtelli n. 8825/2016; Sez.5 n. 26435/2022 (Rea) e altre

    Fornisce il quadro interpretativo circa genericità dei motivi di impugnazione e l'autonomia delle fattispecie di bancarotta nell'ambito delle procedure concorsuali, nonché l'obbligo del giudice dell'appello di confrontarsi con i rilievi pertinenti

Massime di principio

  • L'appello (e gli altri mezzi di impugnazione) deve contenere motivi specifici e correlati puntualmente alle ragioni della decisione impugnata: la genericità estrinseca (mancata correlazione) e quella intrinseca (formule di stile) possono determinare inammissibilità.
  • Il giudice dell'appello è tenuto a rispondere in modo motivato ai rilievi pertinenti posti dall'appellante; la semplice richiamata per relationem di ampie porzioni della motivazione di primo grado non sostituisce il necessario confronto critico motivo per motivo.
  • Quando l'impugnante deduce la mancata o errata qualificazione giuridica dei fatti (es. errata applicazione di norme fallimentari), il giudice di secondo grado deve affrontare la questione e non può dichiarare inammissibile il motivo se esso è effettivamente pertinente e specifico.
  • Nel contesto delle fattispecie fallimentari e del concordato, è cruciale distinguere le diverse norme (art. 236 comma 1 vs comma 2; art. 223) perché comportano soggetti attivi e profili di responsabilità differenti; una descrizione imprecisa del capo di imputazione può condurre a questioni di nullità o a necessità di riesame.
  • Se la corte territoriale dichiara inammissibili motivi che invece risultano pertinenti, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio ad altra corte d'appello per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e il contraddittorio.

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