Ordinanza n. 2072/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento della determina disposta dall'Amministrazione con la quale ha escluso il candidato dalla procedura selettiva per la carenza dei requisiti di moralità e condotta di cui all'art. 635, comma 1, lettere h) («non essere stati sottoposti a misure di prevenzione») e i) («avere tenuto condotta incensurabile») del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare - COM), nonché delle corrispondenti previsioni del bando di concorso, a causa di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Roma nei confronti del Sig. -OMISSIS-in data 27/12/2019. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 20\3\2026 : Rinnovo provvedimento con cui si è disposta l’esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri, per asserita carenza dei requisiti di cui all’art. 635, comma 1, lett. h) e i) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e di cui all’art. 2, co.4. lett.f) ed i) del bando di concorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri per carenza dei requisiti di moralità e condotta, motivata anche sulla base di un ammonimento del Questore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'originaria determina di esclusione dalla procedura selettiva, adottata per la ritenuta carenza dei requisiti di moralità e condotta previsti dall'art. 635, comma 1, lettere h) e i), del d.lgs. n. 66/2010 e dalle corrispondenti clausole del bando, in relazione a un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Roma. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento con cui l'Amministrazione, a seguito di un precedente riesame disposto in sede giudiziale, ha nuovamente escluso il candidato, richiamando la medesima carenza dei requisiti previsti dal Codice dell'ordinamento militare e dal bando. Il ricorrente ha chiesto cautelarmente la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il provvedimento adottato all'esito del riesame contenesse un'ampia motivazione sulle ragioni dell'esclusione, valorizzando la connotazione violenta, spregiudicata e intenzionale della condotta, il suo significativo disvalore sociale e giuridico, l'incidenza sulla certezza della completa affidabilità dell'interessato e il rischio di abuso dei poteri connessi alle funzioni del personale dell'Arma dei Carabinieri. La decisione amministrativa è stata qualificata come espressione di ampia discrezionalità e, nel sommario esame cautelare, non sono emersi profili di irrazionalità, travisamento o disparità di trattamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 635, comma 1, lett. h) e i), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile
La disposizione è stata posta a fondamento dei requisiti di moralità e condotta richiesti per l'ammissione al concorso; la valutazione della loro sussistenza implica un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'affidabilità del candidato.
art. 2, comma 4, lett. f) e i), del bando di concorso
Le clausole del bando richiedono il possesso dei corrispondenti requisiti di moralità e condotta ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali per il reclutamento nell'Arma dei Carabinieri, la verifica dei requisiti di moralità e condotta costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, funzionale alla valutazione prognostica dell'affidabilità del candidato e della sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
- Un provvedimento di esclusione fondato su una condotta qualificata dall'Amministrazione come violenta, intenzionale, spregiudicata e dotata di significativo disvalore sociale e giuridico è assistito, in sede cautelare, da adeguata motivazione quando esplicita l'incidenza di tali elementi sull'affidabilità del candidato e sul rischio di abuso dei poteri connessi alle funzioni di polizia.
- In sede cautelare, la valutazione amministrativa sui requisiti di moralità e condotta non è suscettibile di sospensione quando, a un primo sommario esame, il provvedimento risulti motivato e non emergano profili di irrazionalità, travisamento dei fatti o disparità di trattamento.
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