Cassazione Penale, Sentenza n. 5744/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo di due autospurgo di proprietà della società. Si contestava che l'atto di impugnazione, pur essendo stato trasformato in immagine e quindi scannerizzato, risultava sottoscritto con firma digitale e quindi avrebbe dovuto essere considerato valido ai sensi delle disposizioni emergenziali (art.24 commi 6-bis e 6-sexies D.L. 28/10/2020 n.137). Si deduceva inoltre che il tribunale avrebbe introdotto una ipotesi di inammissibilità non prevista dalla norma (violazione del principio di tassatività).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse della società Felti Renato & C. s.n.c., concludendo che la presenza della firma digitale sull'atto (anche se ottenuto da una scansione di un atto cartaceo) non rientra nelle cause di inammissibilità previste dall'art.24, comma 6-sexies del D.L. n.137/2020; di conseguenza non poteva essere applicata sanzione di inammissibilità per quella ragione. Viceversa ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente da Felti Michela, per difetto di interesse concreto all'impugnazione (i beni erano di proprietà della società). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, a versare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e ad ogni altro onere di legge.
Norme richiamate
art. 24 commi 6-bis e 6-sexies, D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. con modificazioni Legge 18/12/2020 n.176)
La Corte precisa che il comma 6-bis regola i depositi informatici di impugnazioni e il provvedimento direttoriale individua requisiti tecnici (documento "nativo" in PDF e firma digitale). Il comma 6-sexies elenca in modo tassativo le cause di inammissibilità (es. mancanza della sottoscrizione digitale). Tuttavia la mancanza di natività del PDF (uso di scansione) non costituisce di per sé una causa di inammissibilità se l'atto risulta sottoscritto digitalmente.
Decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9 novembre 2020 (art.3, comma 1)
Stabilisce i requisiti tecnici del documento informatico per le impugnazioni (formato PDF nativo, ottenuto da programma di videoscrittura, non scansione; sottoscrizione con firma digitale/qualificata). La Corte osserva che il decreto fissa standard tecnici ma la violazione di natività non è espressamente sanzionata come causa di inammissibilità dal comma 6-sexies.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato quale vizio dedotto in ricorso (violazione di legge) per contestare la declaratoria di inammissibilità.
artt. 581, 582 comma 1 e 583 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel sistema delle impugnazioni; il comma 6-bis opera "fermo quanto previsto" da queste disposizioni, cioè senza derogare ai principi generali delle impugnazioni.
art. 322 e art. 322-bis cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina del riesame e dell'impugnazione delle misure cautelari e al rito esperito per il riesame del sequestro preventivo.
art. 177 e art. 591 cod. proc. pen.
Richiamate nei motivi del ricorso in relazione alla corretta individuazione delle cause di inammissibilità e alle modalità di impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali: la Corte ha imposto l'onere delle spese alla ricorrente per la parte decaduta.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n.186
Richiamata come principio per valutare l'eventuale dolo o colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha quantificato un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende senza ritenere colpa grave.
Massime di principio
- La presenza di una firma digitale sull'atto informatico è elemento centrale: se l'atto risult firmato digitalmente, la sua trasformazione precedente in immagine mediante scansione non costituisce automaticamente una causa di inammissibilità ai sensi dell'art.24 comma 6-sexies D.L. n.137/2020.
- La prescrizione tecnica del decreto direttoriale (documento "nativo" in PDF ottenuto da programma di videoscrittura) fissa uno standard operativo, ma la sua violazione non sempre comporta la sanzione processuale dell'inammissibilità a meno che la legge lo preveda espressamente fra le cause tassative.
- Il principio di tassatività delle cause di inammissibilità impedisce al giudice di creare nuovi motivi di inammissibilità non elencati dalla norma emergenziale: qualsiasi eccezione deve trovare fondamento testuale. Il controllo va fatto distinguendo errori meramente formali da mancanze espressamente sanzionate.
- Chi impugna un provvedimento che riguarda beni di terzi (es. sequestri di proprietà societarie) deve dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione; il mero rapporto indagato/proprietario non sempre basta: l'interesse deve corrispondere al risultato utile (es. restituzione della cosa).
- Se il giudice di merito fonda la decisione su più ragioni autonome, il ricorso per cassazione deve criticare tutte le "rationes decidendi" rilevanti: la mancata impugnazione di una ragione autonoma rende il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
- Pratiche consigliate per evitare eccezioni formali: predisporre l'atto in formato PDF nativo da programma di videoscrittura, apporre la firma digitale del difensore, verificare la corrispondenza della PEC e l'iscrizione al Registro degli indirizzi certificati, e documentare la titolarità o l'interesse all'impugnazione quando non si è proprietari diretti del bene sequestrato.
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