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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21337/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta dal difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso in relazione a un giudizio di separazione iniziato come giudiziale e poi definito in via consensuale con omologa. Il Tribunale di Bergamo aveva ritenuto congrua la somma di euro 1.112,50 e aveva inoltre condannato l’opponente a rifondere al Ministero della Giustizia le spese del giudizio. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale condannato l’opponente alle spese in favore di un Ministero rimasto contumace; con il secondo si è denunciata la violazione degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 12 d.m. n. 55/2014 e degli artt. 112 e 113 c.p.c., censurando l’importo liquidato perché inferiore ai minimi applicabili e non conforme ai parametri professionali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la media dei valori tariffari costituisce solo il limite massimo della liquidazione e che, dopo le modifiche del d.m. n. 55/2014 apportate dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può comunque diminuire oltre il 50% i valori medi tabellari. Ha quindi rilevato che, trattandosi di causa di separazione, la controversia è di valore indeterminabile e che la liquidazione operata dal Tribunale risultava persino inferiore ai minimi tariffari applicabili ratione temporis, senza che potessero giustificarla prassi locali o protocolli. L’accoglimento del secondo motivo ha comportato la cassazione con rinvio dell’ordinanza al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la statuizione sulle spese era accessoria e sarebbe stata comunque travolta dalla cassazione.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale del ricorrente in cassazione nel caso concreto

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, perché questi non ha sopportato spese da rifondere

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti"

    la media tariffaria è un limite massimo della liquidazione, non il parametro obbligatorio da applicare in ogni caso; il compenso può essere inferiore ma non sotto i minimi applicabili

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    norma richiamata a sostegno della censura sulla liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato

  • art. 2 d.m. n. 55/2014

    richiamato tra i parametri tariffari asseritamente violati

  • art. 3 d.m. n. 55/2014

    richiamato tra i parametri tariffari asseritamente violati

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    dopo le modifiche del d.m. n. 37/2018 il giudice non può diminuire i valori medi oltre il 50%

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    "cause di valore indeterminabile non complesse"

    per le controversie di valore indeterminabile non complesse si applicano i relativi parametri tariffari

  • art. 12 d.m. n. 55/2014

    dopo le modifiche del d.m. n. 37/2018 il giudice non può diminuire i valori medi oltre il 50%

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta violazione dei limiti della decisione

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta violazione dei criteri di decisione

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    indica il regime transitorio applicabile alla trattazione in camera di consiglio

  • artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1 c.p.c.

    disciplinano la trattazione camerale del ricorso per cassazione

  • d.m. n. 37/2018

    ha modificato gli artt. 4 e 12 del d.m. n. 55/2014 incidendo sui limiti di riduzione dei compensi

  • d.m. n. 55/2014

    costituisce la base dei parametri professionali applicabili alla liquidazione del compenso

  • d.P.R. n. 115/2002

    regola il patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del compenso del difensore

  • Cass. n. 31404/2019

    richiamata per il principio secondo cui la media tariffaria è un limite massimo

  • Cass. n. 26643/2011

    richiamata per il principio secondo cui la media tariffaria è un limite massimo

  • Cass. n. 11788/2023

    richiamata per il limite massimo di riduzione del 50% dei valori medi

  • Cass. n. 10438/2023

    richiamata per il limite massimo di riduzione del 50% dei valori medi

  • Cass. n. 610/1999

    richiamata per affermare che la separazione coniugale è controversia di valore indeterminabile

  • Cass. n. 19041/2022

    richiamata per escludere che prassi locali possano derogare ai minimi tariffari

  • Cass. n. 22257/2022

    richiamata per escludere che prassi locali possano derogare ai minimi tariffari

  • Cass. n. 2527/2012

    richiamata per escludere che prassi locali possano derogare ai minimi tariffari

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, il riferimento ai valori medi delle tariffe professionali individua un tetto massimo della liquidazione del compenso, non un importo necessariamente dovuto in ogni caso.
  • Il giudice può liquidare un compenso inferiore ai valori medi, ma non può scendere al di sotto dei minimi tariffari applicabili ratione temporis; inoltre, dopo le modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018, la riduzione rispetto ai valori medi non può comunque superare il 50%.
  • Nelle controversie di separazione personale dei coniugi, la causa va considerata di valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
  • Prassi giudiziarie locali e protocolli non possono legittimare una liquidazione del compenso inferiore ai minimi tariffari previsti dalla disciplina applicabile.
  • La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore della parte contumace vittoriosa, perché il rimborso presuppone spese effettivamente sostenute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSeparazione
RamiProcesso civileFamigliaPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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