Cassazione Penale, Sentenza n. 33806/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per la presunta illegittima decisione in udienza alla presenza del Sostituto Procuratore Generale anzichè trattare la causa in modalità cartolare ai sensi dell'art. 23 dl. 149/2020; (2) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, dl. 149/2020 in relazione all'art. 24 Cost., perché renderebbe residuale la discussione orale e comprimerebbe il diritto di difesa; (3) violazione dell'art. 216 legge fall. per aver attribuito valore probatorio alle dichiarazioni delle dipendenti riportate nella relazione del curatore senza contraddittorio; dedotta l'inattendibilità delle dichiarante per interesse e sostenuta la tesi che le modifiche della legge sulla crisi d'impresa avrebbero abolito i reati fondati sulla dichiarazione di fallimento e che il ricorrente sarebbe qualificabile come piccolo imprenditore esente da fallibilità.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo e secondo motivo la Corte rileva che la mera presenza del Sostituto Procuratore Generale in udienza, in assenza di conclusioni orali, non costituisce nullità e il ricorrente non ha specificato il pregiudizio subito; la contestazione costituzionale dell'art. 23 è generica e infondata perché la norma non vieta il contraddittorio orale ma lo subordina alla richiesta effettiva della parte, bilanciando il diritto di difesa con la ragionevole durata del processo. Sul terzo motivo la Corte ritiene ammissibili le relazioni del curatore e le dichiarazioni in esse contenute come prove documentali; ulteriormente, l'opzione del ricorrente per il rito abbreviato ha comportato la rinuncia alla oralità e alla cross-examination, rendendo infondata la censura per mancato contraddittorio. Inoltre la sentenza dichiarativa di fallimento è intangibile in sede penale quanto ai presupposti di insolvenza e di fallibilità dell'imprenditore; la qualità di "piccolo imprenditore" e le questioni inerenti alla fallibilità sono deducibili esclusivamente in sede civile. Per l'inammissibilità è disposta la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (mod. L. 23/6/2017 n.103).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la formulazione dei motivi di ricorso ai limiti strettamente necessari per la motivazione; richiamata per valutare la regolarità formale del ricorso
art. 23 dl. 149/2020
Norma che ha introdotto la possibilità della trattazione cartolare e ha subordinato la discussione orale alla richiesta di una parte; la Corte ha ritenuto legittima la sua applicazione e non manifestamente incostituzionale nelle modalità contestate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunta nullità procedurale; la Corte ha ritenuto che la presenza del P.M. senza conclusioni orali non integri nullità ai sensi di questo articolo
art. 179 cod. proc. pen.
Analogamente considerato nel quadro delle nullità e dei vizi procedurali; nessun pregiudizio dimostrato dal ricorrente
art. 216 R.D. 16/3/1942 n.267 (legge fall.)
Norme sui reati fallimentari; la Corte conferma che la sentenza dichiarativa di fallimento è vincolante in sede penale e i relativi presupposti non sono sindacabili nel processo penale
art. 24 Cost.
Diritto alla difesa e contraddittorio: la Corte ha ritenuto che l'art. 23 citato non violi tale principio perché mantiene la possibilità del contraddittorio quando la parte ne faccia valere l'interesse
art. 111 Cost.
Principio di ragionevole durata del processo utilizzato per giustificare la disciplina che consente trattazioni cartolari per ragioni di efficienza
art. 97 Cost.
Principio del buon andamento della pubblica amministrazione evocato per sostenere la discrezionalità del legislatore nel contemperare mezzi e fini nell'organizzazione giudiziaria
art. 2 cod. pen.
Richiamato implicitamente per dire che le modifiche legislative in tema di crisi d'impresa non incidono sui procedimenti penali in corso (non retroattività favorevole non operante automaticamente)
art. 2214 cod. civ.
Norma che prevede l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili per i piccoli imprenditori; la Corte osserva che la qualità di piccolo imprenditore è deducibile in sede civile e non può essere opposta nel processo penale per escludere la fallibilità
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna alle spese e per il pagamento equitativo alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, come integrato dalla L. 23/6/2017 n.103
Massime di principio
- La mera presenza del pubblico ministero in udienza, se non risultano conclusioni orali né è dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa, non costituisce di per sé motivo di nullità.
- Le norme che consentono la trattazione cartolare (es. art. 23 dl. 149/2020) non eliminano il diritto al contraddittorio ma lo subordinano alla richiesta effettiva delle parti; una questione costituzionale generica ha scarse probabilità di essere accolta se non specificamente collegata al caso concreto.
- Le relazioni e gli inventari del curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali anche in sede penale e assumono particolare efficacia quando l'imputato ha optato per riti che escludono l'oralità (es. abbreviato), con conseguente rinuncia alla cross-examination.
- La sentenza dichiarativa di fallimento vincola il giudice penale quanto allo stato di insolvenza e alla fallibilità dell'imprenditore; questioni sulla fallibilità o sulla qualifica di piccolo imprenditore devono essere contestate in sede civile e non nel processo penale che giudica i reati fallimentari.
- Le modifiche legislative sulla crisi d'impresa non trovano automaticamente applicazione nei procedimenti penali già in corso: la non retroattività e la disciplina sulla rilevanza delle sentenze fallimentari prevalgono salvo diversa espressa disposizione.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione per vizi procedurali o di prova è necessario indicare specificamente il pregiudizio subito e confrontare le censure con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche sono destinate a essere rigettate.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna al pagamento delle spese e somme a titolo di ammenda; è quindi essenziale valutare la fondatezza delle questioni prima di proporre cassazione.
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