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Sentenza

Sentenza n. 3731/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 2816/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sez. lavoro, pubblicata in data 24/06/2025.

Giustizia amministrativa202506874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, pubblicata il 24 giugno 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, mediante emissione dei relativi buoni elettronici, utilizzabili secondo le modalità e condizioni previste dal DPCM 28 novembre 2016 e successive modificazioni, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice civile, una volta passata in giudicato, produce nei confronti dell'amministrazione un immediato effetto conformativo-ordinatoro, imponendole di attribuire concretamente l'utilità riconosciuta alla ricorrente. Ha verificato la definitività della sentenza, la notificazione in forma esecutiva presso la sede reale dell'amministrazione, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, prevedendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio consente di procedere all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione.

  • DPCM 28 novembre 2016

    secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 e successive modificazioni

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzazione dei buoni elettronici attribuiti mediante la Carta del docente.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando condanna una pubblica amministrazione ad attribuire una concreta utilità al privato, ha immediato effetto conformativo-ordinatoro nei confronti dell'amministrazione e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'inerzia dell'amministrazione per ordinare l'attuazione concreta del comando giudiziale.
  • Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, anche attribuendogli facoltà di delega nei limiti indicati nella sentenza.
  • L'esecuzione del giudicato deve assicurare al destinatario il conseguimento concreto dell'utilità o del bene della vita già riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, senza rimettere in discussione il contenuto decisorio coperto dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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