Cassazione Penale, Sentenza n. 33549/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte di appello di Torino (sentenza del 15/12/2022) con due motivi: 1) censura della conferma della confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis c.p. relativamente a depositi-titoli e autovetture, per presunta carenza, apoditticità e contraddittorietà della motivazione, omissione del necessario confronto con le argomentazioni difensive e contestazione delle valutazioni sulle prove (movimentazioni bancarie, taglio delle banconote, captazioni/intercettazioni, sproporzione tra disponibilità e redditi dichiarati, versamenti da parenti come fittizi); 2) vizio della motivazione circa la quantificazione della pena e l'applicazione dell'aumento per continuazione, sostenendo irragionevolezza e mancanza di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e non consentiti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e volto a proporre una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto la Corte di appello aver fornito motivazione logica e persuasiva sulle ragioni della confisca (considerazione delle intercettazioni, documentazione bancaria, anomalie nelle disponibilità della madre e ruolo di soggetti interposti, segnalazioni per operazioni sospette). Sul secondo motivo la Corte ha giudicato la censura generica e non specifica, non dimostrando la sproporzione dell'aumento per continuazione. Conseguentemente: confermata la legittimità della decisione di secondo grado nei punti devoluti (pena rideterminata in appello in 2 anni e 6 mesi; conferma della confisca dei beni in sequestro salvo la restituzione del complesso immobiliare di Pecetto Valenza già disposta), rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 346-bis cod. pen.
art. 346-bis, terzo comma, cod. pen.
Richiamato per descrivere la statuizione di merito già resa in appello su un capo del giudizio; qui non oggetto diretto del ricorso in cassazione ma parte della cornice fattuale della decisione di rinvio
art. 240-bis cod. pen.
Normativa sulla confisca allargata; la Corte d'appello ha motivato la ricorrenza dei presupposti per la confisca di depositi-titoli e autovetture, ritenendo le disponibilità sproporzionate e supportate da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (intercettazioni, movimenti bancari, ruolo di soggetti interposti)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Richiamato per motivare la compressione delle riproduzioni integrali dei motivi entro i limiti necessari per la decisione; non incide sul merito del ricorso
art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'inammissibilità per genericità e mancanza di specificità dei motivi di cassazione: il ricorso che non indica adeguata correlazione tra censure e motivi della decisione impugnata può essere dichiarato inammissibile
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella valutazione delle intercettazioni con valore indiziario: se gli elementi sono indiziari devono essere gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che tale criterio fosse soddisfatto dalle captazioni e dagli altri elementi
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede liberamente la valutazione del merito: chi impugna deve articolare censure specifiche e dimostrare un travisamento della prova o manifesta illogicità; altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.
- Nelle controversie sulla confisca allargata ex art. 240-bis c.p. il giudice di merito può valorizzare intercettazioni e anomalie nelle movimentazioni finanziarie per ricavare indizi gravi, precisi e concordanti della illecita provenienza di beni; tali valutazioni, se motivate logicamente, difficilmente sono sindacabili in Cassazione.
- La mera proposta di una diversa lettura alternativa delle risultanze di fatto non è sufficiente in Cassazione: occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o che vi è travisamento della prova.
- Per contestare aumenti di pena e applicazioni per continuazione è necessario articolare una critica specifica che evidenzi la sproporzione o l'irragionevolezza della decisione; censure generiche sono inammissibili.
- Quando si contestano motivazioni sulla provenienza di somme versate da terzi (parenti, interposti), è essenziale produrre elementi probatori concreti che confutino l'anomalia dei flussi finanziari e le intercettazioni che evidenziano ruoli di interposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33520/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →