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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33549/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte di appello di Torino (sentenza del 15/12/2022) con due motivi: 1) censura della conferma della confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis c.p. relativamente a depositi-titoli e autovetture, per presunta carenza, apoditticità e contraddittorietà della motivazione, omissione del necessario confronto con le argomentazioni difensive e contestazione delle valutazioni sulle prove (movimentazioni bancarie, taglio delle banconote, captazioni/intercettazioni, sproporzione tra disponibilità e redditi dichiarati, versamenti da parenti come fittizi); 2) vizio della motivazione circa la quantificazione della pena e l'applicazione dell'aumento per continuazione, sostenendo irragionevolezza e mancanza di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e non consentiti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e volto a proporre una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto la Corte di appello aver fornito motivazione logica e persuasiva sulle ragioni della confisca (considerazione delle intercettazioni, documentazione bancaria, anomalie nelle disponibilità della madre e ruolo di soggetti interposti, segnalazioni per operazioni sospette). Sul secondo motivo la Corte ha giudicato la censura generica e non specifica, non dimostrando la sproporzione dell'aumento per continuazione. Conseguentemente: confermata la legittimità della decisione di secondo grado nei punti devoluti (pena rideterminata in appello in 2 anni e 6 mesi; conferma della confisca dei beni in sequestro salvo la restituzione del complesso immobiliare di Pecetto Valenza già disposta), rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 346-bis cod. pen.

    art. 346-bis, terzo comma, cod. pen.

    Richiamato per descrivere la statuizione di merito già resa in appello su un capo del giudizio; qui non oggetto diretto del ricorso in cassazione ma parte della cornice fattuale della decisione di rinvio

  • art. 240-bis cod. pen.

    Normativa sulla confisca allargata; la Corte d'appello ha motivato la ricorrenza dei presupposti per la confisca di depositi-titoli e autovetture, ritenendo le disponibilità sproporzionate e supportate da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (intercettazioni, movimenti bancari, ruolo di soggetti interposti)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

    Richiamato per motivare la compressione delle riproduzioni integrali dei motivi entro i limiti necessari per la decisione; non incide sul merito del ricorso

  • art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'inammissibilità per genericità e mancanza di specificità dei motivi di cassazione: il ricorso che non indica adeguata correlazione tra censure e motivi della decisione impugnata può essere dichiarato inammissibile

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nella valutazione delle intercettazioni con valore indiziario: se gli elementi sono indiziari devono essere gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che tale criterio fosse soddisfatto dalle captazioni e dagli altri elementi

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede liberamente la valutazione del merito: chi impugna deve articolare censure specifiche e dimostrare un travisamento della prova o manifesta illogicità; altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.
  • Nelle controversie sulla confisca allargata ex art. 240-bis c.p. il giudice di merito può valorizzare intercettazioni e anomalie nelle movimentazioni finanziarie per ricavare indizi gravi, precisi e concordanti della illecita provenienza di beni; tali valutazioni, se motivate logicamente, difficilmente sono sindacabili in Cassazione.
  • La mera proposta di una diversa lettura alternativa delle risultanze di fatto non è sufficiente in Cassazione: occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o che vi è travisamento della prova.
  • Per contestare aumenti di pena e applicazioni per continuazione è necessario articolare una critica specifica che evidenzi la sproporzione o l'irragionevolezza della decisione; censure generiche sono inammissibili.
  • Quando si contestano motivazioni sulla provenienza di somme versate da terzi (parenti, interposti), è essenziale produrre elementi probatori concreti che confutino l'anomalia dei flussi finanziari e le intercettazioni che evidenziano ruoli di interposizione.

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