Cassazione Civile, Ordinanza n. 27742/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra un dipendente e la società datrice. In primo grado era stata accolta la domanda del lavoratore relativa alla quattordicesima mensilità; in appello, invece, la Corte territoriale ha respinto la domanda di pagamento del lavoro straordinario feriale e festivo e delle conseguenze sul trattamento di fine rapporto, ritenendo non adeguatamente provato lo svolgimento di tale lavoro per l’intero periodo dal 2005 al 2011, salvo confermare la differenza sul TFR derivante dal riconoscimento della quattordicesima. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha dedotto la violazione del principio di non contestazione e delle norme sul contenuto della difesa del convenuto, sostenendo che la società non avrebbe contestato specificamente i fatti e i conteggi allegati; ha censurato la valutazione di inattendibilità dei testimoni e il preteso travisamento delle prove, lamentando una probatio diabolica e una motivazione illogica; in subordine, ha denunciato ultrapetizione per avere la sentenza negato il compenso anche per periodi non impugnati, insistendo sul richiamo all’art. 36 Cost. e al CCNL applicabile. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto alla doglianza sul principio di non contestazione, che il ricorrente non aveva rispettato gli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso, non avendo trascritto in modo completo gli atti e soprattutto la sentenza di primo grado, necessari per verificare se la decisione si fosse fondata esclusivamente su quel principio. Ha poi osservato che le censure relative all’art. 416 c.p.c. e alla valutazione delle prove in realtà miravano a una nuova lettura del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità. Analogamente, i motivi fondati sull’art. 360, n. 5 c.p.c. sono stati ritenuti diretti solo a contestare l’apprezzamento delle testimonianze, senza integrare un vero vizio motivazionale nei limiti del minimo costituzionale; infine, le dedotte violazioni dell’art. 36 Cost. e del CCNL sono state considerate generiche e non specificamente argomentate secondo il paradigma dell’art. 366 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di motivazione ex n. 5 non consente di riesaminare il merito della valutazione probatoria; la censura di violazione di legge richiede specifica indicazione della norma violata e confronto con la sentenza impugnata.
art. 416 c.p.c.
La dedotta violazione del regime di contestazione del convenuto è inammissibile se non supportata dall’adeguata riproduzione degli atti rilevanti e se si traduce in una critica alla valutazione del materiale istruttorio.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione deve essere specificamente argomentata; non è sufficiente contestare l’esito della valutazione delle prove.
art. 36 Cost.
La censura di violazione del diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente deve essere sviluppata in modo specifico, con confronto tra la norma e la decisione impugnata.
artt. 30-34 del c.c.n.l. 14.7.2003 del settore industria alimentare
Il richiamo al contratto collettivo è stato ritenuto generico, perché non accompagnato da una puntuale illustrazione del contenuto precettivo e del contrasto con la sentenza.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione devono essere indicati e riassunti o trascritti gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, con precisa localizzazione nel fascicolo di merito.
art. 369 n. 4 c.p.c.
L’onere di deposito e di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati è indispensabile per la scrutinabilità della censura in cassazione.
art. 132 c.p.c.
La nullità della motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie estreme tali da violare il minimo costituzionale della motivazione; non basta la semplice insoddisfazione sulla valutazione delle prove.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi denuncia la violazione del principio di non contestazione o di norme processuali deve indicare con precisione gli atti rilevanti, trascriverne almeno i passaggi essenziali e localizzarli nel fascicolo; in difetto, la censura è inammissibile.
- La critica alla valutazione delle prove, incluse le testimonianze, non può essere trasformata in un vizio di legittimità: la Corte di cassazione non può riesaminare il merito probatorio, salvo il rigoroso perimetro del vizio motivazionale tipizzato.
- La deduzione di violazione di legge richiede un confronto puntuale tra il contenuto precettivo della norma invocata e la ratio decidendi della sentenza impugnata; richiami generici a Costituzione o contratto collettivo non sono sufficienti.
- Il vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia non può essere prospettato in modo meramente assertivo, ma deve essere correlato a specifiche statuizioni della decisione e al contenuto effettivo delle domande o eccezioni di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti anomalie tali da integrare la violazione del minimo costituzionale; una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile non basta a fondare il ricorso.
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