Sentenza n. 7818/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/867/2025 del 10/03/2025 - protocollo QI/50493/2025 del 10.03.2025, di reiezione dell'istanza di condono n. 0/582315 sot.0 per l'abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 2 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 21.03.2025; b) della nota prot. n. QI/61631 del 21.03.2025, con cui l'UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un’unità abitativa in Roma, Via della Storta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di condono relativo a un’unità abitativa abusiva, deducendo, in primo luogo, che Roma Capitale avrebbe erroneamente applicato la disciplina del terzo condono, prevista dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e dalla l.r. Lazio n. 12/2004, anziché la disciplina più favorevole dei precedenti condoni di cui alla l. n. 47/1985 e alla l. n. 724/1994. La ricorrente sosteneva che, essendo l’immobile stato acquisito mediante decreto di trasferimento emesso nell’ambito di una procedura esecutiva e derivando le ragioni del credito da epoca anteriore, ricorressero i presupposti dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985. Deduceva inoltre difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed eccesso di potere, lamentando che l’amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta per dimostrare l’anteriorità dell’abuso e delle ragioni creditorie. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non avesse esaminato le osservazioni e la documentazione presentate in risposta al preavviso di rigetto. Con il terzo motivo lamentava il difetto di motivazione e l’ulteriore violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, assumendo che il diniego fosse privo di una motivazione adeguata e fosse viziato per irragionevolezza e contraddittorietà.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che l’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, relativo alla possibilità per l’acquirente in una procedura esecutiva di presentare la domanda di sanatoria entro 120 giorni dal trasferimento, purché le ragioni del credito siano anteriori all’entrata in vigore della legge, è applicabile anche ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, in virtù dei rinvii normativi al Capo V della l. n. 47/1985. Tuttavia, il richiedente deve dimostrare sia la data di ultimazione dei lavori sia, nel caso previsto dall’art. 40, l’anteriorità delle ragioni del credito. Nel caso concreto, la società non ha fornito una prova sufficiente dell’ultimazione dell’abuso entro il 31 dicembre 1993, termine rilevante per l’applicazione della disciplina del secondo condono. Il riferimento a un decreto ingiuntivo non è stato documentato né risultava provata la sua produzione nel procedimento amministrativo. La nota di trascrizione del pignoramento, pur depositata in giudizio, non dimostrava l’anteriorità dell’abuso né riguardava il manufatto, ma soltanto un appezzamento di terreno catastalmente distinto. In assenza della prova richiesta, il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina del terzo condono. Poiché l’intervento era qualificabile come abuso maggiore e sull’area gravavano vincoli paesaggistici e di esondazione/sommergibilità, tali vincoli impedivano il rilascio della sanatoria secondo la disciplina applicabile. Il TAR ha escluso anche la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990, ritenendo che le osservazioni endoprocedimentali fossero state esaminate, ma valutate inidonee a superare le ragioni ostative. Ha infine escluso il difetto di motivazione: il diniego richiamava una precedente nota, acquisibile dalla parte e depositata in giudizio, e dava conto dell’esame delle osservazioni e della loro insufficienza, integrando una motivazione per relationem. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
La disposizione si applica anche alle domande presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003, per effetto dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985; il richiedente deve però provare l’anteriorità delle ragioni del credito e la data di ultimazione dei lavori.
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile ai procedimenti del secondo condono la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, relativa agli immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile anche al terzo condono la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, della stessa legge.
l. n. 47/1985
La disciplina del primo condono costituisce il parametro richiamato dall’art. 40, ultimo comma, per le domande relative a immobili trasferiti mediante procedure esecutive.
l. n. 724/1994
La disciplina del secondo condono sarebbe stata applicabile soltanto se fosse stata provata l’ultimazione dell’abuso entro il termine normativamente rilevante, circostanza non dimostrata.
d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
In assenza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, trova applicazione la disciplina del terzo condono.
l.r. Lazio n. 12/2004
In combinato con la disciplina del terzo condono, la presenza di vincoli sull’area impedisce la sanatoria degli abusi maggiori.
artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Non sono violati quando l’amministrazione esamina le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, anche se le ritiene inidonee a modificare l’esito del procedimento.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiama un precedente atto conoscibile dalla parte e dà conto dell’esame e dell’insufficienza delle osservazioni procedimentali.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono relativo a un immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva, l’applicazione dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 richiede che il richiedente dimostri sia la data di ultimazione dei lavori sia l’anteriorità delle ragioni del credito rispetto alla data prevista dalla disciplina invocata.
- L’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 è applicabile anche alle domande di condono presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003, in virtù dei rinvii normativi al Capo V della l. n. 47/1985.
- La mancata prova dell’ultimazione dell’abuso entro il termine rilevante per il secondo condono comporta l’applicazione della disciplina del terzo condono, se la domanda è esaminata nell’ambito temporale di quest’ultimo.
- La nota di trascrizione di un pignoramento relativa al solo terreno non dimostra, di per sé, né l’anteriorità dell’abuso edilizio né il collegamento tra le ragioni creditorie e il manufatto abusivo, quando quest’ultimo non sia indicato nell’atto e risulti catastalmente distinto.
- La presenza di vincoli paesaggistici o di esondazione e sommergibilità è ostativa alla sanatoria di un abuso maggiore secondo la disciplina del terzo condono applicabile al caso concreto.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento richiama un atto precedente conoscibile dall’interessato e dà conto dell’esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, anche qualora esse siano ritenute non idonee a superare le ragioni ostative.
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