Cassazione Penale, Sentenza n. 17344/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per concorso in rapina aggravata e porto illegale di arma. Le difese deducevano diversi vizi: vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità (soprattutto per l'uso di dati di aggancio celle telefoniche, attendibilità del teste "Pedone", riconoscimenti fotografici e descrizioni della guardia giurata), omissione di prova decisiva e errori nella valutazione degli elementi indiziari; doglianze sul trattamento sanzionatorio (scostamento dal minimo edittale, applicazione dell'aumento ex art.63, comma 4 e diniego delle attenuanti generiche; applicazione della recidiva); e profili processuali relativi a presunte nullità o irregolarità connesse a decreti di giudizio immediato e mancata traduzione all'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate o procedimentalmente inammissibili le censure sui profili processuali (es. doglianze tardive sulle presunte "abnormità" del secondo decreto di giudizio immediato e sulla mancata traduzione), e non ha ravvisato travisamento decisivo della prova: ha confermato che la valutazione del giudice di merito circa intercettazioni, agganci alle celle, dichiarazioni del teste Pedone e riconoscimenti rientra nella discrezionalità di merito e non è sindacabile in cassazione salvo casi di manifesta illogicità. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio e sull'applicazione della recidiva sono state giudicate infondate, atteso il corretto esercizio del potere di valutazione da parte dei giudici di merito e la motivazione ritenuta congrua. I ricorrenti sono stati altresì condannati alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 110, 61 n.10, 628, comma 1, n.3, n.1 e comma 4; art. 63, comma 4; art. 62-bis; artt. 132, 133
Norme sostanziali usate per inquadrare i reati (concorso in rapina aggravata, aumento facoltativo ex art.63, ricaduta della recidiva e criteri di determinazione della pena)
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e); art. 603; art. 192; artt. 178 lett. c), 179 comma 1; art. 453 comma 1-bis; artt. 457, 458; art. 431; art. 181 comma 3; art. 491 comma 1; art. 585; art. 591 comma 1 lett. c); art. 125; art. 546 comma 1 lett. e); art. 616
Norme processuali cui i ricorrenti hanno fatto riferimento: limiti e modalità di deduzione dei motivi in cassazione (art.606), criteri per valutazione della prova e del travisamento (art.192), termini e rimedi avverso provvedimenti come il decreto di giudizio immediato (artt. 453, 457, 458, 585), nonché regole su nullità e impugnazioni; art.616 per condanna alle spese
Costituzione
art. 111; art. 27 comma 3; art. 3
Richiamate per profili di ragionevole durata del processo, principio di rieducazione della pena e pari dignità/formale (usate in contestazioni costituzionali sugli effetti delle norme penali e processuali)
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito: le valutazioni su attendibilità dei testi, interpretazione delle intercettazioni e significato degli agganci alle celle sono questioni di fatto rimesse ai giudici di merito e sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento decisivo della prova.
- I dati delle celle telefoniche (agganci) hanno valore indiziario ma non probatorio pieno come il tracciamento GPS; tuttavia, se corroborati da altri elementi (contatti telefonici ripetuti, coincidenze temporali, filmati, dichiarazioni) possono contribuire a un quadro indiziario grave e univoco.
- Contraddizioni e discrasie nelle dichiarazioni (es. sul colore del mezzo o sull'altezza dei rapinatori) non cancellano necessariamente una valutazione di responsabilità se il giudice di merito le discute e le integra con ulteriori elementi probatori.
- Le doglianze processuali relative a provvedimenti abnormi o nullità devono essere tempestivamente impugnate nei termini previsti; la mancata impugnazione nel tempo opportuno può rendere la censura inammissibile in cassazione.
- La determinazione della pena (scostamento dal minimo, aumento per recidiva, diniego delle attenuanti) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo se emerge un evidente vizio logico o arbitrario nella motivazione.
- Motivi nuovi introdotti in cassazione non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari e sono anch'essi soggetti ai limiti di ammissibilità: non sono uno strumento per posticipare termini di impugnazione o per ribaltare l'oggetto del controllo.
- Per far valere un cosiddetto "travisamento" della prova in cassazione occorre dimostrare che sia stata data una lettura delle risultanze talmente manifestamente incongrua da risultare incompatibile con il materiale probatorio raccolto; critiche puramente alternative o interpretative sono inammissibili.
- In casi di concorso di persone e di programmazione del fatto, il giudice può legittimamente estendere ad altri concorrenti la responsabilità per condotte funzionalmente collegate (es. porto d'armi finalizzato alla neutralizzazione di una guardia armata) se il contesto indiziario lo supporta.
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