Cassazione Penale, Ordinanza n. 23845/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso dell'udienza di comparizione predibattimentale il Tribunale ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere in favore dell'imputata per un'ipotesi di furto di energia elettrica, ritenendo insussistente l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio e, conseguentemente, ravvisando la mancanza di querela quale ostacolo all'inizio dell'azione penale. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione sostenendo che l'energia elettrica debba considerarsi cosa destinata a pubblico servizio e che, pertanto, l'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7, c.p. fosse configurabile, con conseguente procedibilità d'ufficio del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il mezzo di impugnazione proposto contro la sentenza ex art. 554-ter c.p.p. non era il ricorso immediato per cassazione, ma andava qualificato come appello ai sensi dell'art. 554-quater c.p.p.; ha quindi esercitato il potere officioso di riqualificazione e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso del Procuratore generale come appello, ha ritenuto l'impugnazione non proponibile nelle forme del ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'udienza predibattimentale e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio di appello. Non vi è stata decisione nel merito sulla configurabilità dell'aggravante o sulla procedibilità del reato.
Norme richiamate
art. 554-bis c.p.p.
udienza di comparizione predibattimentale
individua il contesto procedurale in cui è stata resa la decisione impugnata.
art. 554-ter c.p.p.
se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [...] il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere
regola la pronuncia di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale.
art. 554-quater c.p.p.
sulla sentenza di non luogo a procedere di cui a art. 554-ter cod. proc. pen., la parte pubblica può proporre appello, fatta eccezione per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa
stabilisce il mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza di non luogo a procedere, individuandolo nell'appello per la parte pubblica salvo eccezioni.
art. 568, comma 5, c.p.p.
consente la riqualificazione officiosa dell'impugnazione erroneamente proposta in una diversa impugnazione ammissibile.
art. 569 c.p.p.
è richiamato per escludere l'ammissibilità del ricorso immediato per cassazione contro la decisione impugnata.
art. 625, comma primo, n. 7, c.p.
norma invocata dal ricorrente per sostenere la sussistenza dell'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, rilevante ai fini della procedibilità d'ufficio.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, ma con l'appello nei casi previsti dalla disciplina speciale.
- Quando l'impugnazione è proposta con mezzo erroneo ma risulta riconoscibile un diverso gravame ammissibile, il giudice può riqualificarla d'ufficio ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
- Ai fini della scelta del mezzo di impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere, occorre distinguere tra reati per i quali è previsto l'appello della parte pubblica e quelli per i quali residua il solo ricorso per cassazione.
- La verifica sulla configurabilità di un'aggravante che incida sulla procedibilità del reato resta assorbita quando la Corte si arresta alla questione del corretto mezzo di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23647/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23648/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23649/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23650/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23651/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23652/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →