Sentenza n. 544/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’ottemperanza al decreto n. cronol.-OMISSIS- emesso il 19.3.2024 nell’ambito del procedimento RG n. -OMISSIS- dal Tribunale per i Minorenni di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma che aveva autorizzato, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 286/1998, la permanenza in Italia per due anni
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza lamentando la mancata esecuzione del decreto emesso il 19 marzo 2024 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con il quale era stata autorizzata per due anni la permanenza in Italia al fine di garantire l’assistenza morale e materiale del figlio minore. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha documentato che il titolo richiesto era stato emesso già nell’ottobre 2025 ed era in consegna presso il Commissariato di pubblica sicurezza Aurelio dall’8 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva ottemperato al provvedimento giudiziario prima della definizione del giudizio. Ha compensato le spese di lite, poiché il titolo era stato emesso già nell’ottobre 2025, ma ha posto a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato, ritenendo tale soluzione equa alla luce della complessiva vicenda. Ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa del decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva autorizzato la permanenza in Italia per garantire l’assistenza morale e materiale del figlio minore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione da parte dell’amministrazione del provvedimento giudiziario azionato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’utilità concreta della decisione richiesta.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’amministrazione abbia eseguito il provvedimento prima della definizione del giudizio, anche se l’esecuzione sia intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio; il giudice può tuttavia porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato in ragione della valutazione complessiva della vicenda.
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